Prescrizione maturata e non rilevata non è nuova prova in revisione (Cass. pen. Sez. III n. 34375 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revisione, la nozione di nuova prova richiesta dall’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non comprende il mero decorso del tempo, né la causa estintiva del reato maturata durante il giudizio e non rilevata d’ufficio o non dedotta dalla parte. Il richiamo all’art. 531 cod. proc. pen., contenuto nell’art. 631 cod. proc. pen., consente la declaratoria di estinzione per prescrizione solo quando le prove nuove introducano elementi di fatto, come quelli sul tempus commissi delicti, cui ancorare la valutazione sulla maturazione del termine. Il termine prescrizionale si matura alla data di emissione della decisione, restando irrilevante il tempo successivo. La declaratoria di inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi impedisce l’instaurarsi di un valido rapporto processuale e preclude il rilievo della prescrizione maturata dopo la sentenza di appello.

Il Fatto

La Corte di appello di Genova, con ordinanza del 25/03/2025, ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione proposta dal condannato avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 24/04/2015, divenuta irrevocabile il 24/06/2023 a seguito della pronuncia della Corte di cassazione del 14/06/2023.

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza deducendo tre motivi: il vizio di motivazione e il travisamento del fatto in ordine alla maturazione del termine di prescrizione; la violazione di legge in relazione all’art. 531 cod. proc. pen., invocato come possibile motivo di revisione; la nozione di nuova prova, da estendere alle cause estintive non dedotte o non rilevate tempestivamente. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione della revisione come mezzo straordinario che consente di rimuovere in ogni tempo gli effetti di una sentenza irrevocabile di condanna, purché gli elementi allegati come nuova prova siano idonei, se accertati, a condurre al proscioglimento ai sensi degli artt. 529, 530 o 531 cod. proc. pen.

Il Collegio richiama il principio delle Sezioni Unite n. 37345 del 2015 secondo cui, ai fini dell’ammissibilità della richiesta, prova nuova è, oltre alla prova sopravvenuta, la prova scoperta, la prova non acquisita e la prova acquisita ma non valutata, non potendo la revisione fondarsi su una diversa valutazione del già dedotto. Da ciò deriva che gli elementi addotti devono dimostrare, se accertati, che il condannato va prosciolto.

Su questa base la Corte esclude che la nozione di nuova prova possa ricomprendere il mero decorso del tempo, fatto cui l’ordinamento riconduce l’effetto estintivo del reato ma che resta inidoneo a incidere sull’affermazione della responsabilità. Il richiamo all’art. 531 cod. proc. pen. abilita il giudice della revisione a pronunciare il proscioglimento o la declaratoria di estinzione per prescrizione solo se le prove nuove introducano elementi di fatto, ad esempio sul tempus commissi delicti, cui ancorare la valutazione sulla maturazione del termine.

Il Collegio precisa inoltre che la prescrizione si matura alla data di emissione della decisione, essendo irrilevante il tempo successivo, e che è improprio invocare l’istituto nell’ipotesi di tempo decorso dopo il passaggio in giudicato. Quanto alla causa estintiva maturata durante il giudizio ma non rilevata d’ufficio né dedotta, la Corte la ritiene estranea al concetto di nuova prova, richiamando Sez. 5 n. 37268 del 2010, Sez. 1 n. 8250 del 2018 e Sez. 3 n. 43421 del 2010.

Nel caso concreto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi, pronunciata dalla Sezione Quarta della Corte di cassazione il 14/06/2023, ha impedito l’instaurarsi di un valido rapporto processuale, precludendo il rilievo della prescrizione maturata dopo la sentenza di appello. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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