Inammissibile il ricorso che reitera doglianze già dedotte in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 23320 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché non consentito ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che riproponga come motivi di legittimità doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito con motivazione esaustiva, logicamente lineare e corredata di rinvii giurisprudenziali. La censura meramente reiterativa non assolve l’onere di specifica contestazione dei passaggi della sentenza impugnata. Pari inammissibilità affetta il motivo che non risulti previamente dedotto come motivo di appello, salvo che il ricorrente contesti specificamente il riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, in primo grado e poi in appello, per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., con riconoscimento della circostanza aggravante della minorata difesa ex art. 61, n. 5, cod. pen. La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 21.10.2025, ha confermato il giudizio di responsabilità e il trattamento sanzionatorio.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità; gli stessi vizi in relazione all’aggravante della minorata difesa; vizio di motivazione sulla commisurazione della pena. Nel ricorso si censurano altresì l’applicazione della recidiva reiterata ex art. 99, quarto comma, cod. pen. e il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII dichiara il ricorso inammissibile, muovendo da una preliminare verifica di ammissibilità dei motivi. Il primo motivo, che investe il giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., il secondo, limitatamente all’aggravante di cui all’art. 61, n. 5, cod. pen., e il terzo, sulla commisurazione della pena, sono giudicati non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello.
La Corte richiama sul punto un consolidato orientamento di legittimità (Sez. II n. 27816 del 22.03.2019; Sez. III n. 44882 del 18.07.2014), secondo cui la riproposizione pedissequa di censure già esaminate in sede di gravame non integra un valido motivo di ricorso. Nel caso concreto, la sentenza impugnata aveva disatteso le doglianze con argomentazioni esaustive, logicamente lineari e adeguatamente corredate di rinvii alla giurisprudenza di legittimità, specificamente sui requisiti della minorata difesa e sul giudizio di congruità della pena ex art. 133 cod. pen.
Quanto alla recidiva reiterata e al diniego delle attenuanti generiche, la Corte rileva un distinto profilo di inammissibilità: tali censure non risultano essere state preventivamente dedotte come motivi di appello, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente il riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata, ove incompleto o inesatto (Sez. II n. 31650 del 03.04.2017).
Da qui la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 61 c.p. – Circostanze aggravanti comuni
- Art. 62-bis c.p. – Circostanze attenuanti generiche
- Art. 99 c.p. – Recidiva
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 640 c.p. – Truffa
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso