La tracciabilità dei pagamenti non prova l’effettività delle operazioni oggettivamente inesistenti (Cass. civ. Sez. 5 n. 21190 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di violazione di legge di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto con specifiche argomentazioni, non potendo risolversi nella contrapposizione di una diversa interpretazione della fattispecie o nella sollecitazione di una rivalutazione del materiale istruttorio. In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, grava sull’Amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare la fittizietà delle operazioni anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, mentre incombe sul contribuente l’onere di fornire una prova rigorosa dell’effettiva esistenza delle operazioni, che non può consistere nella sola esibizione delle fatture, nella regolarità formale delle scritture contabili o nella tracciabilità dei pagamenti. L’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione valida, introducendo un fatto impeditivo, è un’eccezione in senso stretto e, come tale, è soggetta al divieto di nuove eccezioni in appello ex art. 57 d.lgs. n. 546/1992 se non dedotta in primo grado.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione, per l’anno d’imposta 2005, maggiori imponibili IRES e IRAP nei confronti di una società, contestando la deduzione di costi per fatture emesse da una società fornitrice, ritenute riferite a operazioni oggettivamente inesistenti. L’atto era basato su un processo verbale di constatazione fondato anche su indagini penali. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente, ritenendo provata l’inesistenza solo per le fatture pagate in contanti. In appello, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna accoglieva parzialmente entrambi i gravami, riconoscendo l’effettività delle sole operazioni assistite da pagamenti tracciabili.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso principale della contribuente si connotava per un difetto di specificità, non confrontandosi puntualmente con le ragioni della decisione impugnata. Il primo motivo, relativo alla nullità dell’avviso per difetto di sottoscrizione valida, è stato respinto: la Corte ha chiarito che tale eccezione non integra una mera difesa, ma introduce un fatto impeditivo che, in quanto eccezione in senso stretto, doveva essere dedotta sin dal primo grado, con conseguente operatività del divieto di nuove eccezioni in appello ex art. 57 d.lgs. n. 546/1992. Nel merito, è stato inoltre ribadito che l’irregolarità della delega di firma non determina la nullità dell’atto in assenza di prova dell’assenza di poteri del sottoscrittore.

Il secondo motivo, sulla violazione dell’art. 2697 cod. civ., è stato giudicato infondato. La Corte ha confermato che, in materia di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve dimostrare la fittizietà anche mediante presunzioni, mentre il contribuente deve fornire una prova rigorosa dell’effettività, prova che non può risolversi nella sola documentazione formale, trattandosi di elementi facilmente falsificabili. Nel caso concreto, il quadro indiziario valorizzato dalla CTR era articolato e la valutazione di merito era immune da vizi.

Infondato è risultato anche il terzo motivo sul divieto di doppia imposizione: il giudice di appello aveva accertato che l’accertamento con adesione richiamato non atteneva alla medesima fattispecie impositiva, difettando il presupposto stesso della duplicazione. Anche in questo caso, la contribuente non si era confrontata con la ratio decidendi, prospettando una diversa ricostruzione di fatto preclusa in sede di legittimità.

La Corte ha invece accolto il ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate. La sentenza impugnata aveva errato nel ritenere assolto l’onere probatorio per le sole operazioni pagate con strumenti tracciabili, senza verificare se anche queste fossero coinvolte nelle anomalie soggettive e oggettive emerse. La Cassazione ha ribadito il principio per cui la tracciabilità dei pagamenti, al pari della sola esibizione delle fatture e della regolarità delle scritture contabili, non è di per sé idonea a dimostrare la reale esecuzione dell’operazione, potendo essere funzionale alla costruzione di operazioni meramente apparenti. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, perché riesamini la questione attenendosi a tale principio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *