Ricorso per cassazione avverso il D.A.Spo. intempestivo e inammissibile (Cass. pen. Sez. 3 n. 3848 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Avverso l’ordinanza di convalida del provvedimento del Questore che applica la misura di prevenzione del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni sportive (c.d. D.A.Spo.) è proponibile ricorso per cassazione. Il termine per impugnare è di quindici giorni dalla notificazione del provvedimento, ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.. La natura camera le del procedimento non esclude l’applicabilità del termine ordinario. La proposizione del ricorso oltre tale termine, senza che sia allegata e provata una causa di forza maggiore, determina la inammissibilità dell’impugnazione, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il Questore di Matera aveva adottato, in data 27 marzo 2025, un provvedimento con cui applicava al ricorrente la misura del divieto di accesso alle manifestazioni sportive, con prescrizioni accessorie, tra cui l’obbligo di presentazione presso la Questura in occasione delle gare casalinghe della squadra locale. Il provvedimento era stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Matera con ordinanza del 3 aprile 2025, depositata e notificata in pari data.
Avverso tale ordinanza, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione il 16 maggio 2025, deducendo vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla attribuibilità della condotta, alla revoca di un precedente D.A.Spo., alla pericolosità sociale e ai presupposti di necessità e urgenza per l’adozione dell’obbligo di presentazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso era stato proposto il 16 maggio 2025, a fronte di un’ordinanza di convalida notificata il 3 aprile 2025. Ha pertanto dichiarato l’inammissibilità del ricorso per intempestività, non avendo il ricorrente rispettato il termine perentorio di quindici giorni previsto dall’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per l’impugnazione dei provvedimenti emessi in camera di consiglio, termine che era scaduto il 18 aprile 2025.
La Corte ha precisato che il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di convalida del D.A.Spo. è disciplinato dall’art. 6, comma 4, della legge n. 401/1989, ma che per quanto riguarda i termini di impugnazione si applica la disciplina generale del codice di procedura penale relativa ai provvedimenti emessi in camera di consiglio, non essendo prevista una disciplina speciale derogatoria.
La natura camerale del procedimento di convalida non è stata ritenuta idonea a giustificare un diverso regime di impugnazione. Il termine per ricorrere decorre dalla notificazione dell’ordinanza di convalida, che nella specie era avvenuta nella medesima data del deposito del provvedimento, e non da un momento successivo legato alla conoscenza effettiva o ad altra circostanza.
Conseguentemente, essendo il ricorso stato presentato ben oltre il termine di quindici giorni, la Corte lo ha dichiarato inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in applicazione del principio sancito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, non essendovi ragioni per ritenere che il ricorso fosse stato presentato senza colpa.
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Nota della Redazione
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