Inammissibile il ricorso per carenza originaria di interesse (TAR Lazio n. 4532 dell’11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’interesse ad agire nel processo amministrativo deve sussistere originariamente e concretamente in capo al ricorrente, il quale è tenuto a dimostrare che il provvedimento impugnato incida direttamente sulla propria sfera giuridica, cagionando una lesione attuale e personale. In particolare, il proprietario di un fondo confinante con l’area oggetto di un’opera pubblica non è legittimato a impugnare la delibera che approva una variante progettuale senza variazione di spesa, laddove dall’atto non risulti che i costi dell’intervento siano posti a suo carico né che l’esecuzione dei lavori determini un’occupazione o un sacrificio della sua proprietà. La mera prospettazione di un futuro ed eventuale pregiudizio economico, non supportata da elementi oggettivi desumibili dal provvedimento, non integra i presupposti della carenza di interesse, che va dichiarata con priorità logica rispetto alle eccezioni di rito, secondo il principio della ragione più liquida.
Il Fatto
La società ricorrente, divenuta proprietaria di un fondo confinante con il Fosso di Valle Semplice e del muro di contenimento ivi collocato, ha impugnato la deliberazione della Giunta comunale n. 115 del 22 maggio 2025, con cui l’Amministrazione ha approvato una variante tecnica senza aumento di spesa al progetto esecutivo per la messa in sicurezza dal rischio idraulico del medesimo Fosso, già aggiudicato e oggetto di contratto d’appalto.
La ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento nella parte in cui l’Amministrazione le avrebbe addossato i costi della nuova variante progettuale, ritenendo siffatto onere economico ingiustificato e irragionevole, non avendo ella mai prestato il proprio consenso alla precedente progettazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, secondo il principio della ragione più liquida, deve essere esaminata con priorità l’eccezione di inammissibilità del ricorso per originaria carenza di interesse ad agire, con assorbimento dell’eccezione di irricevibilità per tardività sollevata dall’Amministrazione resistente. La scelta processuale si giustifica in quanto la carenza di interesse, ove accertata, preclude in radice l’esame del merito della controversia.
Nel verificare la fondatezza dell’eccezione, il Tribunale ha esaminato il contenuto dell’atto impugnato, rilevando che dalla deliberazione gravata non emerge alcun elemento da cui desumere che l’Amministrazione intendesse porre a carico della società ricorrente i costi relativi alla variante progettuale. Al contrario, il provvedimento dà atto delle modalità di copertura finanziaria dell’intervento, specificando che il Comune ha fatto ricorso alla finanza di scopo di cui all’allegato 3 del decreto interministeriale 23 febbraio 2021, per un importo determinato.
La circostanza è risultata confermata anche dalla memoria difensiva dell’Amministrazione, nella quale si è espressamente evidenziato che i lavori previsti dall’appalto per l’intervento di sistemazione idraulica costituiscono opere necessarie e di interesse collettivo, che non incidono in alcun modo sulla sfera giuridica della ricorrente. Tale affermazione, unita al tenore letterale del provvedimento, ha indotto il Collegio a escludere la sussistenza di una lesione attuale e concreta in capo alla società istante.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile per difetto originario dell’interesse ad agire, non essendo ravvisabile alcun pregiudizio derivante alla ricorrente dall’approvazione della variante, e ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite, in ragione della definizione del giudizio in rito.
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Nota della Redazione
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