Transazione novativa in appalto solo se scioglimento ex tunc (Cass. civ. Sez. V n. 14772 del 27.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di appalto d’opera, la transazione intervenuta tra le parti, con cui l’originario contratto sia sciolto solo per il futuro, con una mera riduzione quantitativa delle originarie prestazioni in ragione della cessazione anticipata del rapporto e della esecuzione solo parziale dell’opera, ha natura conservativa. Ha invece natura novativa la transazione con cui il contratto sia sciolto con effetti ex tunc, travolgendo le originarie obbligazioni e sostituendole con nuove prestazioni qualitativamente e quantitativamente diverse. Ne deriva che, in assenza di espressa qualificazione delle parti, la transazione novativa non può desumersi dal solo concordato scioglimento per il futuro del rapporto, restando applicabile il regime di alternatività i.v.a./registro. Nelle cause scindibili tra coobbligati solidali la decadenza dall’impugnazione incidentale tardiva matura solo all’esito della notifica dell’impugnazione principale, effettuata dalla parte o su ordine del giudice.

Il Fatto

Due società hanno chiesto la registrazione del verbale di conciliazione giudiziale con cui avevano definito una transazione. L’Agenzia delle Entrate, qualificata la transazione come novativa, ha liquidato l’imposta di registro in misura proporzionale, applicando l’aliquota del 3% sull’importo transatto ai sensi dell’art. 9 della Tariffa, parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986.

Le contribuenti hanno contestato la qualificazione, sostenendo che l’accordo aveva ad oggetto prestazioni derivanti da fatture assoggettate ad i.v.a. e si traduceva in un mero accordo di pagamento. I giudici di merito hanno respinto i ricorsi e confermato la natura novativa, ritenendo che le parti avessero sostituito il preesistente rapporto con uno nuovo. La controversia giunge così davanti alla Corte.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale la Corte esamina l’intervento del coobbligato solidale. Poiché l’obbligazione per l’imposta di registro grava solidalmente sulle parti contraenti ai sensi dell’art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986, non sussiste tra esse un litisconsorzio necessario e la causa resta scindibile. L’intervento è quindi riqualificato come ricorso incidentale tardivo adesivo, ammissibile perché nei confronti del coobbligato non era stato notificato il ricorso principale, né originariamente né su ordine del giudice.

Sul merito, la Corte ricorda che l’art. 29 del d.P.R. n. 131/1986 detta una disciplina organica della transazione, senza derogare al principio di alternatività i.v.a./registro degli artt. 5 e 40 dello stesso decreto. Il carattere novativo conserva rilievo proprio perché l’estinzione delle obbligazioni soggette ad i.v.a. comporta l’inoperatività di quel principio.

La ricorrente non ha contestato l’accertamento di fatto, ma la qualificazione giuridica dell’accordo. La Corte distingue l’accertamento dei fatti, riservato al giudice di merito, dall’attribuzione del nomen juris, sindacabile in sede di legittimità. Richiamando la propria giurisprudenza in materia di appalto, la Corte afferma che la transazione novativa presuppone l’estinzione del rapporto originario e la sua sostituzione con uno nuovo.

Nel caso concreto lo scioglimento consensuale può operare solo per il futuro, con effetti ex nunc, o anche per il passato, con effetti ex tunc. La sentenza impugnata ha desunto la natura novativa dal solo scioglimento del rapporto, senza verificare se le prestazioni già eseguite trovassero ancora regolamentazione nel contratto originario. La censura è quindi fondata: la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.

Nota della Redazione

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