Transfer price: comparabilità transazioni e sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. V n. 7174 del 18.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di transfer price, il giudizio sulla comparabilità delle transazioni poste a confronto — con riguardo allo stadio di commercializzazione, ai termini di pagamento e alla ripartizione delle funzioni tra imprese del gruppo — integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità quando sorretto da motivazione congrua. La censura che, sotto l’apparente vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, solleciti una diversa valutazione delle risultanze istruttorie è inammissibile. L’art. 76, comma 5, t.u.i.r., nel richiamare il criterio del valore normale di cui all’art. 9, comma 3, t.u.i.r., fissa un criterio legale che prescinde dal corrispettivo pattuito e dalle ragioni economiche che ne hanno determinato la misura: la norma non costituisce clausola generale antielusiva.

Il Fatto

A seguito di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, l’amministrazione finanziaria notificava a una società tre avvisi di accertamento relativi agli anni 1999, 2000 e 2001, rettificando i redditi dichiarati per Irpeg e Irap. Le contestazioni riguardavano l’omessa contabilizzazione di ricavi da cessioni a società consociate estere (transfer price attivo), l’indebita deduzione di costi e minusvalenze e minori costi per transfer price passivo.

Dopo l’accoglimento parziale in primo grado e la conferma in appello, la Cassazione, con sentenza di annullamento con rinvio, rinviava alla C.t.r. della Lombardia, che accoglieva l’appello della società e annullava il recupero sul transfer price attivo. L’amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; la società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama la propria precedente pronuncia di annullamento con rinvio, secondo cui l’art. 76, comma 5, t.u.i.r., nel rinviare al valore normale dell’art. 9, comma 3, t.u.i.r. in conformità alle linee guida O.C.S.E., fissa un criterio legale che prescinde dal corrispettivo effettivamente pattuito, con irrilevanza delle ragioni economiche della sua determinazione.

Sul primo motivo, relativo al transfer price attivo, il giudice di rinvio aveva correttamente applicato tale principio, escludendo in concreto la comparabilità delle transazioni per le differenti condizioni contrattuali e il diverso stadio di commercializzazione. La Corte rileva che i prezzi dei prodotti praticati alle consociate estere erano inferiori a quelli applicati alle imprese terze in Italia per i diversi termini di pagamento (novanta giorni per le imprese indipendenti, sessanta per le consociate) e per gli sconti quantità, oltre che per l’incidenza degli oneri di distribuzione. Il motivo è inammissibile, perché basato su circostanze diverse da quelle accertate in fatto e volto a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.

Quanto al secondo motivo, concernente le differenze su cambi, la C.t.r. aveva escluso, con motivazione congrua, la funzione di copertura specifica dei contratti a termine in valuta rispetto alle operazioni di finanziamento intercompany, per la non coincidenza di importi e scadenze e per l’assenza di contestualità nella stipula. Anche tale censura è inammissibile.

Il terzo motivo, sul transfer price passivo, prospetta un difetto di motivazione deducibile solo se la stessa sia totalmente omessa o apparente. La sentenza impugnata ha invece esposto che la comparazione dell’Ufficio prendeva in esame prezzi di periodi disomogenei, integrando una doppia conforme preclusiva del ricorso ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. La Corte dichiara quindi inammissibile il ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato, e condanna la ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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