Eccesso di potere giurisdizionale solo per norma creata dal giudice (Cass. Sez. Un. n. 7173 del 18.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è configurabile solo quando il giudice speciale abbia applicato una norma da lui artificiosamente creata, esercitando un’attività di produzione normativa che non gli compete. Non integra invece sconfinamento l’ipotesi in cui il giudice amministrativo, nell’interpretazione di una disciplina o di un istituto, abbia assunto una decisione asseritamente viziata, finanche da uno stravolgimento delle norme o dei principi di riferimento: in tal caso si profila un comune errore in iudicando in iure, sindacabile nei limiti interni della giurisdizione speciale. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per cassazione che qualifichi come eccesso di potere giurisdizionale la contestazione delle condizioni necessarie a configurare una decadenza da autorizzazione o concessione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto l’autorizzazione al trasferimento di una rivendita di tabacchi. Con provvedimento di annullamento in autotutela, il Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Catania aveva annullato la presa d’atto di tale trasferimento, facendo discendere dal mancato esercizio delle facoltà connesse la decadenza della concessione di vendita.
Il TAR aveva respinto il ricorso del concessionario; il C.G.A.R.S. aveva confermato la decisione, ritenendo che l’originaria autorizzazione fosse cessata per inerzia del beneficiario. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo un vizio di eccesso di potere giurisdizionale, per avere il giudice amministrativo applicato una norma inesistente nell’ordinamento, da lui stesso creata, e per avere così invaso la sfera riservata al legislatore.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso, accogliendo la ragione indicata nella proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.: l’unico motivo prospettava come eccesso di potere giurisdizionale un errore in iudicando concernente la valutazione dei presupposti legali e fattuali della decadenza da concessione amministrativa, dunque un profilo inerente ai limiti interni della giurisdizione.
Il ricorrente sosteneva che non esiste nell’ordinamento una norma che consenta di dichiarare la decadenza di un provvedimento di autorizzazione al trasferimento di una rivendita per il solo mancato esercizio delle facoltà per un tempo indeterminato. Richiamava la sentenza n. 18 del 2020 dell’Adunanza Plenaria, secondo cui la decadenza deve risultare da un’espressa e specifica previsione legislativa.
La Corte ha escluso che una simile situazione integri la fattispecie dello sconfinamento. Ha ribadito l’orientamento costante secondo cui l’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa ricorre solo quando il giudice speciale applichi una norma da lui artificiosamente creata. L’ipotesi non ricorre quando il giudice amministrativo, nell’interpretazione di una disciplina o di un istituto, dia luogo a un provvedimento asseritamente viziato, anche per stravolgimento delle norme di riferimento: quel che si profila è un comune errore in iudicando in iure, non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale.
La Corte ha richiamato sul punto i propri precedenti, Cass. Sez. U n. 36899/2021, Cass. Sez. U n. 36593/2021 e Cass. Sez. U n. 19244/2021. Le spese processuali sono state poste a carico del ricorrente secondo soccombenza, con condanna al pagamento di una ulteriore somma equitativamente determinata in favore delle controparti ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., e di una somma in favore della cassa delle ammende ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.