Accertamenti bancari e prova contraria del contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 9864 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamenti bancari, la presunzione legale di cui all’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973 e all’art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633/1972 non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici, determinando un’inversione dell’onere probatorio a carico del contribuente. Questi è tenuto a fornire una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento, idonea a dimostrare che i movimenti non attengono a operazioni imponibili. Detta prova può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, con obbligo del giudice di verificarne rigorosamente l’efficacia dimostrativa in relazione a ciascuna movimentazione. Con riguardo ai prelevamenti, la prova contraria può essere assolta indicando il beneficiario o dimostrando l’estraneità alla produzione del reddito d’impresa ovvero l’avvenuta considerazione nella determinazione della base imponibile. A seguito dell’interpretazione adeguatrice di cui alla Corte cost. n. 10 del 2023, il contribuente imprenditore può opporre la prova presuntiva di una incidenza percentuale forfettaria di costi di produzione, detraibili dai maggiori ricavi presunti.
Il Fatto
Il contribuente, titolare di ditta individuale operante nel settore dell’intrattenimento, riceveva un avviso di accertamento fondato su indagini bancarie e finanziarie, relative all’anno d’imposta 2008. L’Agenzia delle entrate, ritenuta giustificata solo una minima parte delle movimentazioni, recuperava a tassazione maggiori redditi, oltre interessi e sanzioni. La CTP di Torino accoglieva il ricorso del contribuente, ma la CTR del Piemonte, accogliendo l’appello dell’Ufficio, confermava la legittimità dell’accertamento, escludendo l’idoneità delle giustificazioni offerte dal contribuente, carenti della prova del nesso tra le operazioni patrimoniali documentate e i singoli movimenti di conto corrente contestati. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel trattare congiuntamente i primi due motivi, richiama il consolidato principio per cui la presunzione legale derivante dalle movimentazioni bancarie consente all’Amministrazione di riferire “de plano” ad operazioni imponibili i dati acquisiti accedendo ai conti correnti. L’onere probatorio dell’Ufficio è, pertanto, soddisfatto dai dati risultanti dai conti, investendo il contribuente dell’onere di una prova contraria di natura analitica, non generica, per ogni singolo versamento.
La Corte censura l’affermazione della CTR secondo cui il contribuente avrebbe dovuto dimostrare che i movimenti addotti a giustificazione non fossero stati considerati in suo favore dai verificatori. Tale addebito è definito “del tutto decentrato”, non spettando al contribuente farsi carico della perimetrazione delle movimentazioni considerate ingiustificate, che risultano dall’avviso come residue rispetto a quelle ritenute giustificate in sede di contraddittorio procedimentale. L’onere motivazionale dell’Ufficio che non accolga le giustificazioni, in ragione della natura legale della presunzione, non è stringente quanto nel caso di presunzioni semplici, potendo essere assolto anche implicitamente mediante la riduzione del reddito accertato.
Ulteriore errore della CTR è individuato nell’avere addebitato al contribuente la mancata dimostrazione del nesso tra i movimenti sottesi alle convenzioni e quelli di conto corrente contestati. La Cassazione chiarisce che la prova contraria può essere fornita anche per il tramite di presunzioni semplici, dovendo in tal caso il giudice di merito individuare analiticamente i fatti noti e correlare ogni indizio ai movimenti contestati, apprezzandone il significato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo. Di conseguenza, il giudice è gravato di un onere motivazionale particolarmente rigoroso, non potendo giovarsi di valutazioni sommarie o generalizzanti, né abdicare al proprio compito di verifica.
Quanto al terzo e al quarto motivo, la Corte di legittimità afferma che la sentenza impugnata oblitera il principio, discendente dall’interpretazione adeguatrice fornita da Corte cost. n. 10 del 2023, per cui il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva di un’incidenza percentuale forfettaria di costi di produzione, da detrarsi dall’ammontare dei maggiori ricavi presunti. La deduzione dei costi deve, quindi, avvenire in misura percentuale e forfettaria, salva la dimostrazione di maggiori specifici costi, previa disposizione, se del caso, di consulenza tecnica d’ufficio.
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Nota della Redazione
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