Errore revocatorio per supposizione di inesistenza della notifica, ma il ricorso originario è inammissibile (Cass. civ. Sez. 3 n. 5326 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra l’errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. la sentenza della Corte di cassazione che dichiari l’improcedibilità del ricorso sull’erroneo presupposto dell’assenza, nel fascicolo processuale, della prova della notificazione della sentenza impugnata, quando tale prova risulti invece depositata, nel termine ex art. 369 cod. proc. civ., mediante il file di posta elettronica certificata che ne comprova la ricezione. In sede rescissoria, il ricorso originario è inammissibile se deduce il vizio di motivazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. nei limiti del “minimo costituzionale” ex art. 111, comma 6, Cost., nonché se censura l’identificazione del bene aggiudicato senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che imponeva l’impugnazione dell’ordinanza di vendita.
Il Fatto
Un soggetto aveva proposto opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di aggiudicazione di un immobile, lamentando vizi nell’identificazione del compendio pignorato. Pronunciando sul ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di merito, la Corte ne aveva dichiarato l’improcedibilità, ritenendo che non fosse stata depositata copia della sentenza impugnata munita della relata di notifica o, in caso di notifica tramite PEC, le copie cartacee dei messaggi di spedizione e ricezione. Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso per revocazione, deducendo che la prova della notifica era, in realtà, presente nel fascicolo processuale sotto forma di file .msg, depositato tempestivamente.
La Motivazione della Corte
La Corte, in via preliminare, ha ritenuto superfluo verificare la correttezza dell’evocazione in giudizio delle parti intimate, in ragione dell’infondatezza del ricorso originario, richiamando il dovere del giudice di evitare inutili dispendi di attività processuali e formalità superflue che non trovino giustificazione nella struttura dialettica del processo.
Nel merito del ricorso per revocazione, la Corte ne ha rilevato la fondatezza, accogliendolo sotto il profilo rescindente. L’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., ha precisato la Corte, ricorre quando la decisione si fonda sulla supposizione dell’inesistenza di un documento, la cui esistenza è in realtà comprovata in atti. Nel caso di specie, la precedente pronuncia di improcedibilità risultava viziata, poiché la consultazione del fascicolo processuale del ricorso originario aveva rivelato la presenza, nel termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., del file .msg comprovante la ricezione della notifica della sentenza del giudice di merito.
Procedendo all’esame in fase rescissoria, la Corte ha scrutinato i due motivi del ricorso originario. Il primo, incentrato su un preteso vizio di omessa motivazione e sulla nullità dell’ordinanza di aggiudicazione, è stato dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile. La Corte ha ricordato che, dopo la riforma di cui all’art. 54 del d.l. n. 83/2012, il sindacato sulla motivazione è circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che non risulta violato nel caso di specie. Il motivo è stato altresì ritenuto inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non avendo la ricorrente indicato la sede processuale in cui gli atti richiamati erano prodotti.
Il secondo motivo, concernente la violazione delle regole sulla pubblicità della gara e la lesione del giusto prezzo, è stato disatteso per non essersi confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui l’identificazione del bene doveva essere censurata con l’impugnazione dell’ordinanza di vendita e non del successivo provvedimento di aggiudicazione. La Corte ha altresì richiamato il principio secondo cui, nelle controversie relative all’identificazione dell’immobile aggiudicato, deve aversi riguardo al decreto di trasferimento che ripete la descrizione contenuta nell’ordinanza di vendita.
In ragione della soccombenza della ricorrente nel giudizio rescissorio, la Corte ha compensato le spese tra quest’ultima e l’altra parte ricorrente originaria, condannandola invece alla refusione delle spese in favore del controricorrente, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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