Giudice ausiliario di appello e valutazione delle prove nel giudizio di legittimità (Cass. civ. Sez. II n. 26159 del 03.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza deliberata con la partecipazione di un giudice ausiliario di appello in qualità di relatore ed estensore non è affetta da nullità quando sia stata pronunciata anteriormente alla scadenza del termine fissato dalla Corte costituzionale n. 41 del 2021, che ha consentito alle corti d’appello di avvalersi legittimamente di tali giudici fino alla riforma complessiva della magistratura onoraria. Nel giudizio di legittimità non è ammesso alcun sindacato sulla valutazione dei singoli elementi istruttori operata dal giudice di merito, neppure quando la sentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie. La censura che si risolva nella contestazione del libero apprezzamento delle prove non aventi natura legale è pertinente al merito e va dichiarata inammissibile.

Il Fatto

Il Tribunale di Lecce aveva accolto la domanda con cui un confinante aveva chiesto la determinazione del confine tra i due fondi siti nel territorio comunale, nonché la domanda riconvenzionale proposta dall’altro per la declaratoria di intervenuta usucapione di una fascia di terreno.

La decisione è stata riformata in appello, ove è stata negata la sussistenza di un valido possesso ad usucapionem, affermandosi che la disponibilità della fascia era dipesa dalla mera tolleranza del confinante. I giudici di secondo grado hanno valorizzato una testimonianza dalla quale emergeva che le parti si erano accordate per lasciare libera la fascia al confine, rilevando la contraddittorietà delle deposizioni favorevoli alla tesi dell’appellato. Quest’ultimo è stato inoltre condannato al ripristino dello stato dei luoghi. Avverso tale pronuncia è stato proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; l’intimato non ha svolto difese.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo deduceva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 158 c.p.c., per essere stata la decisione deliberata con la partecipazione, in qualità di giudice relatore ed estensore, di un giudice ausiliario. Il ricorrente richiamava la Corte costituzionale n. 41 del 2021, che ha dichiarato illegittime le disposizioni del d.l. n. 69 del 2013, convertito con modificazioni nella l. n. 98 del 2013, nella parte in cui conferiscono al giudice ausiliario di appello lo status di componente dei collegi delle sezioni di corte d’appello.

La Corte ha ritenuto il motivo infondato. La stessa pronuncia costituzionale evocata, pur dichiarando illegittime le richiamate disposizioni, ha stabilito che le corti d’appello avrebbero potuto continuare ad avvalersi legittimamente dell’apporto di tali giudici fino a quando, entro la data del 31 ottobre 2025, si fosse pervenuti a una riforma complessiva della magistratura onoraria, poi effettivamente adottata con la l. n. 51 del 15 aprile 2025, nel rispetto dei principi costituzionali. Poiché la sentenza impugnata è anteriore a tale momento, la temporanea tollerabilità costituzionale dell’assetto normativo censurato è volta a evitare l’annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le corti d’appello del loro apporto per la riduzione dell’arretrato nelle cause civili.

Il secondo motivo deduceva nullità della sentenza per violazione degli artt. 115, 116 e 132, comma secondo, num. 4, c.p.c., censurando la valutazione delle prove operata dal giudice d’appello: l’omessa considerazione di una consulenza di parte e dell’interrogatorio formale, la mancata valorizzazione delle deposizioni favorevoli all’usucapione e la valorizzazione di altre testimonianze, invece contraddittorie.

La Corte ha dichiarato la censura inammissibile, poiché essa si risolve in una critica alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito. È principio costante che non è consentito, in sede di legittimità, alcun sindacato sulla valutazione dei singoli elementi istruttori, ancorché la sentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie, né può essere dedotto il cattivo esercizio del potere di valutazione delle prove non aventi natura legale (per tutte, Cass. n. 30837 del 2025; Cass. n. 32505 del 2023). La valutazione delle prove costituisce attività riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, non essendo conferito al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame compiuto.

Il ricorso è stato dunque respinto. Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva dell’intimato. Il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., richiamato dall’art. 380-bis c.p.c., al pagamento di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende, condanna che, secondo Cass. Sez. Un. n. 27195 del 2023, assume funzione deterrente e sanzionatoria rispetto ad atti processuali meramente defatigatori. È stata data infine atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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