Eccezioni de iure tertii e inammissibilità del ricorso per mancata censura di una ragione autonoma (Cass. civ. Sez. 2 n. 15724 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di cassazione, la violazione delle norme sulla notificazione della citazione e la inosservanza delle disposizioni sulla regolare costituzione del contraddittorio nei confronti di altra parte costituiscono eccezioni de iure tertii, che possono essere sollevate soltanto dalla parte direttamente interessata. Qualora la decisione di merito si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la mancata impugnazione di una di queste ragioni rende inammissibili per difetto di interesse le censure relative alle altre ragioni oggetto di doglianza, poiché, anche se fondate, non potrebbero condurre alla cassazione della pronuncia che resterebbe comunque fondata sulla ragione non criticata.
Il Fatto
Un notaio aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un avvocato per il pagamento di competenze professionali relative alla stipula di alcuni atti pubblici. Deceduto il notaio, il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo era stato riassunto dal professionista opposto nei confronti degli eredi. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione e la Corte d’appello aveva confermato la decisione, escludendo il difetto di contraddittorio nei confronti di uno degli eredi, ritualmente evocato in giudizio, e ritenendo che il notaio avesse già ricevuto l’integrale pagamento del proprio compenso, con rilascio di quietanza, e che le somme ulteriormente pretese spettassero in realtà all’associazione notarile di appartenenza.
Avverso la sentenza d’appello, due degli eredi del notaio hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un primo motivo, il difetto di legittimazione attiva del professionista e, con un secondo motivo, la nullità della sentenza di primo grado per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo erede.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato preliminarmente il secondo motivo di ricorso, relativo alla dedotta nullità della sentenza di primo grado per un’assunta violazione delle regole sul contraddittorio. Il motivo è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha infatti rilevato che la Corte d’appello aveva accertato che l’atto di riassunzione era stato ritualmente notificato al terzo erede, il quale non aveva proposto alcuna doglianza sul punto. Il vizio di costituzione del contraddittorio, ove pure sussistente, avrebbe potuto essere fatto valere solo dalla parte direttamente interessata, trattandosi di eccezione de iure tertii.
Quanto al primo motivo, riguardante il difetto di legittimazione attiva del notaio, la Corte ne ha rilevato l’inammissibilità per carenza di una censura efficace avverso l’integrale motivazione posta a sostegno della decisione impugnata. La Corte territoriale aveva fondato il rigetto dell’appello su una duplice e autonoma ragione: da un lato, l’avvenuto integrale pagamento del compenso professionale, risultante dalle quietanze rilasciate; dall’altro, la mancanza di prova di un credito residuo e la spettanza delle somme pretese all’associazione notarile.
I ricorrenti, pur essendo consapevoli della pluralità delle ragioni decisorie, avevano omesso di censurare il giudizio di fatto relativo all’avvenuto pagamento e alla mancanza di giustificazione delle somme ulteriormente richieste, limitandosi a contestare esclusivamente il profilo della legittimazione attiva. Secondo il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, tale omissione determina l’inammissibilità per difetto di interesse delle censure proposte, non potendo queste, anche se fondate, condurre alla cassazione di una pronuncia che resta comunque sorretta dalla ragione non impugnata.
In accoglimento delle conclusioni del Procuratore generale, la Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, con conseguente applicazione della disciplina sul raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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