Inammissibile la riassunzione del giudizio dopo declinatoria: serve la riproposizione (TAR Sicilia n. 729 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Dopo la declinatoria di giurisdizione passata in giudicato, la parte che voglia conservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria non può limitarsi a riassumere il giudizio, ossia a trascrivere pedissequamente quanto dedotto davanti al giudice privo di giurisdizione. Deve invece riproporre la domanda, adattandola al rito e ai poteri del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 11 c.p.a. e dell’art. 59, comma 2, della L. 69/2009. Quando la res controversa è attratta alla giurisdizione amministrativa perché correlata a una manifestazione di potestà pubblicistica, la domanda di condanna non può prescindere dall’impugnazione dell’atto autoritativo presupposto, dovendosi ottenere la caducazione della determinazione lesiva. In difetto, il ricorso è inammissibile.

Il Fatto

La società ricorrente aveva eseguito, in forza di un contratto di appalto, lavori di moderazione del traffico veicolare nel centro urbano di un Comune. A fronte di un’informazione antimafia, l’Ente ha receduto dal contratto ai sensi dell’art. 94, comma 2, del D.lgs. 159/2011, corrispondendo l’importo del S.A.L. maturato ma operando una decurtazione del 10%, pari a € 32.013,00, a titolo di utile non dovuto.

Dopo la diffida rimasta senza esito, la società ha ottenuto dal Tribunale civile un decreto ingiuntivo per la medesima somma. Il Comune ha proposto opposizione, eccependo il difetto di giurisdizione. Con sentenza passata in giudicato il Giudice ordinario ha declinato la giurisdizione in favore del Giudice amministrativo, revocando il decreto ingiuntivo opposto. La società ha quindi “riassunto” il giudizio davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce preliminarmente l’istituto della translatio iudicii, introdotto dall’art. 59 della L. 69/2009 e disciplinato per il processo amministrativo dall’art. 11 c.p.a., dopo gli arresti delle Sezioni Unite n. 4109 del 22.02.2007 e della Corte costituzionale n. 77 del 12.03.2007. Rileva che l’art. 59 richiama sia la riassunzione che la riproposizione, mentre l’art. 11 c.p.a. fa riferimento unicamente alla riproposizione quale modalità di prosecuzione del giudizio amministrativo.

La distinzione non è casuale. La riassunzione presuppone l’identità dell’ambiente processuale e non richiede alcun adattamento del petitum. La riproposizione è invece necessaria quando si passa da un rito prevalentemente impugnatorio a un giudizio cognitivo del rapporto, imponendo l’emendatio della domanda con le forme del giudizio davanti al giudice adito. Il Collegio richiama sul punto Cass. civ., Sez. Un., n. 9130 del 29.04.2011 e Cass. civ., Sez. Un., n. 27163 del 26.10.2018, secondo cui, se il giudizio originario si è concluso con il passaggio in giudicato della declinatoria, “inevitabile è la nuova proposizione della domanda”.

Nel caso concreto, la revoca del decreto ingiuntivo ha privato definitivamente il titolo di ogni effetto sostanziale, come precisato da Cass. civ., sez. III, n. 26397 del 07.09.2022. La società, invece di riformulare la domanda, si è limitata a chiedere il rigetto dell’opposizione e la condanna dell’Ente: una mera riassunzione, per di più con conclusioni mutuate dal giudizio civile.

Il Giudice a quo aveva ritenuto la res controversa attratta alla giurisdizione amministrativa in quanto correlata al recesso e alla quantificazione del valore delle opere, espressione di attività autoritativa riconducibile all’art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a. Il recesso ai sensi dell’art. 94 del D.lgs. 159/2011 costituisce, per l’Adunanza Plenaria n. 23/2020, un atto autoritativo, che accerta la sopravvenuta incapacità del contraente. Il pagamento avviene “nei limiti delle utilità conseguite”, parametro pubblicistico che trascende il rapporto civilistico.

Ne segue che una domanda di condanna non può prescindere dall’impugnazione dell’atto presupposto – il recesso e il certificato di pagamento con la decurtazione – essendo precluso al Giudice amministrativo pronunciarsi senza poter disporre del potere di rimozione dell’atto incidente sulla posizione sostanziale fatta valere. Il ricorso è pertanto inammissibile per violazione dell’art. 11 c.p.a. e dell’art. 59, comma 2, della L. 69/2009. Le spese sono compensate per la complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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