Ricorso collettivo al concorso: conflitto di interessi e anonimato delle prove (TAR Sicilia n. 723 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso collettivo proposto da più candidati per un unico posto è inammissibile in relazione alle censure e alle domande che implicano la valutazione di posizioni individuali potenzialmente confliggenti, mentre resta ammissibile per le censure che contestano vizi genetici dell’intera procedura, poiché in tal caso l’interesse alla sua rinnovazione è comune e non antagonistico. La violazione del principio di anonimato delle prove scritte, presidio dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., non può essere desunta dalla mera astratta possibilità di riconoscimento del candidato, ma postula la prova, gravante su chi la deduce, che la Commissione sia stata concretamente posta in condizione di associare l’elaborato al suo autore nella fase valutativa. L’avvalimento di società specializzate per l’abbinamento tra elaborati corretti e nominativi costituisce attività tecnico-materiale strumentale, che non integra delega della funzione valutativa.
Il Fatto
Due candidati impugnano la graduatoria finale del concorso pubblico indetto da un Comune siciliano per la copertura di un unico posto nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, Area Vigilanza Urbana. Deducono l’illegittima costituzione della Commissione esaminatrice, la violazione del principio di anonimato per la pubblicazione dell’elenco degli ammessi recante, accanto al codice univoco INPA, il codice fiscale dei partecipanti, l’illegittima modifica dei criteri di valutazione e la delega a una società esterna dell’abbinamento tra elaborati e nominativi. Chiedono l’annullamento degli atti e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno da perdita di chance.
Si costituiscono il Comune e il controinteressato vincitore del concorso, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso collettivo per conflitto di interessi tra i ricorrenti, entrambi in lizza per il medesimo posto, e la mancata impugnazione del bando e della delibera di giunta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo, che ritiene parzialmente fondata. Il ricorso collettivo è ammissibile solo in presenza congiunta dell’identità delle situazioni sostanziali e processuali e dell’assenza di conflitto di interessi tra le parti. Nel caso concreto i ricorrenti hanno cumulato censure radicali, volte all’annullamento dell’intera procedura, e censure relative alla valutazione delle prove, oltre alla domanda risarcitoria. L’accoglimento di queste ultime avvantaggerebbe un ricorrente in via esclusiva, ponendolo in posizione antagonista rispetto all’altro.
Il conflitto, tuttavia, non sussiste rispetto alla domanda di annullamento dell’intera procedura per vizi genetici: l’interesse alla rinnovazione della selezione è comune e colloca entrambi su un piano di parità. Il ricorso è pertanto inammissibile in relazione al motivo sulla valutazione delle prove e alla domanda risarcitoria, e ammissibile quanto ai restanti motivi.
Respinta l’eccezione di mancata impugnazione del bando, poiché l’atto lesivo si concretizza nella determina sindacale di nomina, il Collegio esamina il primo motivo. La L.R. Siciliana n. 12/1991, che impone composizione e sorteggio dei commissari, si riferisce testualmente ai concorsi presso l’Amministrazione regionale e gli enti sottoposti a controllo o vigilanza regionale; la sua applicabilità agli enti locali, dotati di autonomia organizzativa e normativa ai sensi dell’art. 89 D.Lgs. n. 267/2000, va esclusa. La materia è oggi disciplinata dal D.P.R. n. 487/1994, modificato dal D.P.R. n. 82/2023, cui la stessa legislazione regionale ha operato rinvio. La censura è infondata.
Quanto all’anonimato, la censura si fonda su una mera allegazione priva di principio di prova. La garanzia mira a precludere interferenze soggettive nella fase valutativa, ma la sua lesione postula la dimostrazione che la Commissione sia stata concretamente messa in condizione di associare l’elaborato all’autore durante la correzione. Gli elaborati sono stati ricevuti in forma anonima, contrassegnati da codice numerico progressivo, e l’abbinamento è avvenuto solo dopo la conclusione delle correzioni. I ricorrenti non hanno fornito prova contraria. La difformità rispetto ad altre procedure non integra eccesso di potere per contraddittorietà, dovendo la legittimità essere scrutinata con riferimento alle specifiche modalità di svolgimento.
Il quarto motivo è infine respinto: l’avvalimento di società specializzate per l’anonimizzazione e la successiva associazione costituisce prassi consolidata e non implica delega della funzione valutativa, rimasta in capo all’organo collegiale. L’abbinamento tra punteggi e nominativi è attività puramente esecutiva e vincolata. Il ricorso è dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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