Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Sicilia n. 2454 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata, sicché l’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione del titolo legittima l’ordine di adempimento. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 deve ritenersi rispettato quando il titolo sia stato ritualmente notificato ai fini dell’esecuzione. A fronte della mancata prova dell’avvenuta esecuzione, il giudice amministrativo ordina l’ottemperanza, nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento e applica la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., quando l’inadempimento si protragga senza giustificazione e gli obblighi imposti non presentino particolare complessità.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Gela – Sezione lavoro n. 22/2025, pubblicata il 15 gennaio 2025 e passata in giudicato il 17 febbraio 2025. Con quel titolo era stato accertato il diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, per un valore complessivo di euro 1.000,00 oltre accessori, ed era stata riconosciuta la retribuzione professionale docente per euro 2.758,68, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria.
La sentenza è stata notificata all’Amministrazione il 16 gennaio 2025 ai fini dell’esecuzione. Nonostante la trasmissione dei dati necessari e la richiesta di accredito, il Ministero è rimasto inerte. Il ricorrente ha quindi agito per la declaratoria di inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di penalità di mora e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso. L’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. Nel caso concreto, a seguito dell’istruttoria disposta con l’ordinanza collegiale n. 1183/2026 del 24 aprile 2026, il ricorrente ha depositato l’attestazione di passaggio in giudicato rilasciata dal Tribunale, dalla quale risulta che avverso la sentenza non è stato proposto appello e che la stessa è divenuta definitiva il 17 febbraio 2025.
Il Tribunale ha poi accertato il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, essendo il titolo notificato all’Amministrazione il 16 gennaio 2025 ai fini dell’esecuzione. Ha altresì precisato che il capo della sentenza relativo alle spese del giudizio di cognizione, distratte in favore del procuratore antistatario, esula dall’oggetto del presente giudizio, trattandosi di credito professionale azionabile esclusivamente dal difensore distrattario quale autonomo titolare della posta creditoria.
Constatato che l’Amministrazione, ritualmente evocata, non ha fornito prova dell’avvenuta esecuzione, il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale pro tempore competente, con facoltà di delega e senza ulteriore compenso, in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio ha richiamato, per analogia, l’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, l. n. 208/2015.
È stata accolta anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015. La misura è pari agli interessi legali sulle somme liquidate, per ogni giorno di ulteriore ritardo, dalla notificazione della pronuncia fino all’integrale adempimento. Le spese, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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