Trascrizione intercettazioni e abnormità della sospensione dell’udienza preliminare (Cass. pen. Sez. VI n. 9161 del 05.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’udienza preliminare, ove disponga una perizia per la trascrizione delle intercettazioni, non può differire la definizione della fase in attesa del deposito dell’elaborato peritale. La prova è infatti costituita dalle registrazioni, cui le parti hanno pieno accesso, cosicché non si configura alcuna lesione del diritto di difesa, nemmeno in relazione all’eventuale richiesta di definizione con riti alternativi. Tuttavia, l’illegittima sospensione dell’udienza preliminare in attesa del deposito della perizia non integra un’ipotesi di abnormità, poiché non dà luogo a una stasi del processo, intesa come oggettiva impossibilità di prosecuzione, comportando un mero ritardo nella definizione dell’udienza.

Il Fatto

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza ricorre per cassazione avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’udienza preliminare, disponendo la trascrizione delle intercettazioni telefoniche, aveva contestualmente differito la definizione dell’udienza preliminare. Il ricorrente deduce l’abnormità del provvedimento, ritenendo che la trascrizione non fosse in alcun modo propedeutica allo svolgimento dell’udienza e che, ai sensi dell’art. 268, comma 7, cod. proc. pen., il giudice avrebbe dovuto differire l’attività peritale alla fase successiva al rinvio a giudizio.

Secondo il pubblico ministero, la prova sarebbe costituita dalle registrazioni, cui le parti hanno diritto di accedere e di estrarre copia, e l’ordinanza avrebbe determinato un’indebita stasi del procedimento, per giunta in un giudizio avente ad oggetto reati a rischio di prescrizione e soggetti a trattazione prioritaria ai sensi dell’art. 132-bis disp. att. cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione muove da un rilievo condiviso con il ricorrente sul piano della regola processuale: il provvedimento impugnato è errato là dove ritiene che la definizione dell’udienza preliminare, e l’eventuale richiesta di riti alternativi, siano subordinate alla trascrizione peritale delle intercettazioni. Per consolidata giurisprudenza, la prova è costituita dalle registrazioni, mentre la trascrizione è la mera trasposizione grafica del loro contenuto; non vi sono quindi preclusioni temporali allo svolgimento delle operazioni peritali, né l’imputato può dolersi di alcuna lesione del diritto di difesa se l’istruttoria prosegue nelle more del deposito della relazione (Sez. VI n. 46007 del 06.07.2018; Sez. V n. 12737 del 17.02.2020). A maggior ragione la trascrizione non condiziona l’udienza preliminare, fase in cui le parti accedono anche ai verbali riassuntivi delle conversazioni. La conclusione trova conferma nell’art. 268, comma 7, cod. proc. pen., che consente l’attività peritale all’esito della definizione dell’udienza preliminare.

Su questo punto il ricorso è dunque fondato nel merito della censura. Il Collegio ritiene però che lo stesso ricorso debba essere dichiarato inammissibile, non ravvisandosi alcuna ipotesi di abnormità. L’atto processuale è abnorme, e quindi ricorribile immediatamente in cassazione, se adottato in carenza di potere in astratto ovvero in presenza di una deviazione funzionale rispetto allo scopo del modello legale, cioè quando il potere, pur previsto, è esercitato in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge.

L’abnormità funzionale può configurarsi quando il provvedimento, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (Sez. Un. n. 26/2000; Sez. Un. n. 17/1998; Sez. Un. n. 25957 del 26.03.2009). Nel caso di specie l’atto non è abnorme sotto il profilo strutturale, poiché l’ammissione della perizia di trascrizione è espressione di un potere riconosciuto anche al giudice dell’udienza preliminare.

Quanto al profilo funzionale, la risposta è negativa: l’attesa del deposito della perizia non produce una stasi, ma solo un ritardo nella definizione dell’udienza, che è il pregiudizio concretamente lamentato. La stasi processuale sussiste, secondo le Sezioni Unite, solo a fronte di un’oggettiva impossibilità di prosecuzione non superabile da una successiva corretta determinazione giudiziale (Sez. Un. n. 10728 del 18.01.2018; Sez. Un. n. 20569 del 16.12.2021), ovvero quando la prosecuzione imporrebbe il compimento di un atto nullo (Sez. Un. n. 37502 del 28.04.2022). La sospensione illegittima dell’udienza preliminare non possiede tali requisiti di irreversibilità: il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *