Continuazione fallimentare e reformatio in peius nel giudizio di rinvio (Cass. pen. Sez. I n. 3396 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei reati di bancarotta relativi alla medesima procedura concorsuale trova applicazione la continuazione fallimentare di cui all’art. 219, secondo comma, n. 1, legge fall., che non configura una circostanza aggravante ma una disciplina derogatoria della continuazione ordinaria, con la conseguenza che deve essere irrogato un solo aumento di pena per ciascun fallimento. Il giudice del rinvio, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio dopo un annullamento parziale, non può applicare aumenti distinti per ogni singolo capo di imputazione riferito allo stesso fallimento. Nel giudizio di rinvio è precluso il rilievo di ogni nullità, anche assoluta, verificatesi nei precedenti giudizi, compreso quello di legittimità, ai sensi dell’art. 627, comma 4, cod. proc. pen., essendo tale vizio deducibile solo con il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. Il giudicato formatosi sull’accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria delle cause estintive sopravvenute, compresa la prescrizione maturata dopo l’annullamento parziale.

Il Fatto

Due imputati erano stati condannati in primo grado per bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, con pene accessorie e condanne civili in favore di alcune curatele fallimentari. La sentenza di appello aveva parzialmente riformato la decisione; la Cassazione, con una pronuncia di annullamento parziale, aveva accolto le impugnazioni limitatamente ad alcuni capi e al trattamento sanzionatorio, dichiarando inammissibili i ricorsi nel resto.

In sede di rinvio la Corte territoriale aveva dichiarato prescritti alcuni reati, assolto uno dei ricorrenti da un capo e confermato la condanna per un altro, rideterminando le pene. Avverso tale pronuncia entrambi hanno proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso del primo ricorrente è inammissibile. Quanto al primo motivo, il reato non investito dall’annullamento era ormai coperto dal giudicato, essendo stata emessa sul punto pronuncia di inammissibilità. La Corte ribadisce la linea ermeneutica secondo cui, nel giudizio di rinvio, il disposto dell’art. 627, comma 4, cod. proc. pen. preclude il rilievo di ogni nullità, anche assoluta, verificatesi nei precedenti giudizi, compreso quello di legittimità, regola espressiva dell’inoppugnabilità delle sentenze del giudice di legittimità.

Anche il secondo motivo è inammissibile. Il giudice del rinvio ha correttamente escluso di poter dichiarare la prescrizione del reato, poiché con la sentenza di legittimità era divenuto definitivo l’accertamento della responsabilità su quel capo. Il vincolo della continuazione ex art. 81 cod. pen. con altro capo annullato non intacca il giudicato formatosi. L’autonomia dell’azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi impedisce infatti che l’ammissibilità dell’impugnazione per un reato instauri un valido rapporto processuale anche per i reati rispetto ai quali i motivi siano inammissibili, restando preclusa la declaratoria di prescrizione maturata dopo la sentenza di appello.

Il primo motivo del secondo ricorrente è infondato. La Corte ricostruisce la distinzione tra le due fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale: quella di sottrazione o distruzione dei libri contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari, che richiede il dolo generico. I giudici del rinvio hanno dato compiuto seguito al mandato rescissorio, valorizzando la lacunosità e l’inattendibilità della documentazione contabile e l’assenza della contabilità per una serie cruciale di annualità, così desumendo in modo argomentato la finalizzazione del comportamento omissivo all’occultamento delle vicende gestionali.

Infondato è anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sorretto da motivazione congrua che valorizza l’intensità del dolo e la gravità delle condotte: ai fini del diniego non è necessario che il giudice consideri tutti gli elementi dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi.

Fondato è invece il terzo motivo. Nel calcolo della pena la Corte territoriale ha applicato un aumento di due mesi per ciascuno degli ulteriori sette capi, senza considerare che alcune imputazioni riguardavano il medesimo fallimento. Il criterio della continuazione fallimentare si applica anche ai capi relativi al fallimento della medesima società, imponendo un solo aumento per ciascuna procedura. La statuizione sul trattamento sanzionatorio è pertanto annullata senza rinvio, con rideterminazione della pena ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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