Ottemperanza per la carta docente: accolta l’esecuzione del giudicato sul bonus (TAR Lazio n. 5969 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione è sempre tenuta a dare esecuzione al giudicato, senza poter allegare ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà economico-finanziarie. L’inerzia serbata dal Ministero nell’ottemperare alla sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente all’accredito della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione integra gli estremi dell’inottemperanza, legittimando l’accoglimento del ricorso ex art. 112 c.p.a. e la nomina, sin da ora, di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, sentenza n. 2573/2025 che accertava il suo diritto all’accredito sulla carta docente dell’importo di € 500,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/22. Nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alle statuizioni.
La docente proponeva quindi ricorso per ottemperanza ex art. 112 c.p.a., chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e il pagamento delle penalità di mora. Il Ministero si costituiva con formula di stile, senza spiegare alcuna difesa sostanziale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente dichiarato ammissibile il ricorso, verificata la rituale notifica e la definitività del titolo esecutivo, e ha affermato la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito, il Collegio ha accertato la fondatezza della domanda: decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non ha eccepito l’avvenuto adempimento né ha fornito giustificazioni per l’inerzia.
La giurisprudenza richiamata chiarisce che il giudizio di ottemperanza mira a far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti della pronuncia illegittimamente negati, verificando la corretta attuazione del giudicato. L’obbligo di conformarsi alla sentenza non lascia margini di discrezionalità sull’an e sul quando, potendo residuare solo una limitata valutazione sul quomodo. Nel caso di specie, la mancata esecuzione del dictum giudiziale, ritualmente notificato, integra gli estremi dell’inottemperanza.
Il Collegio ha accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza n. 2573/2025 entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione del provvedimento. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato sin da ora il Direttore generale della Direzione per gli Ordinamenti Scolastici quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà su istanza della ricorrente.
È stata invece rigettata la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., non sussistendone allo stato i presupposti. Il Collegio ha infine disposto l’invio del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all’OIV del Ministero, evidenziando la persistente criticità determinata dalla mancata ottemperanza in materia di bonus docente che costringe i docenti a un ulteriore giudizio. Le spese, liquidate in € 800,00, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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