Trasferimento ex art. 33 l. 104/1992 (TAR Piemonte n. 916 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di trasferimento temporaneo ex art. 33, comma 5, legge n. 104/1992, l’amministrazione conserva un potere discrezionale di bilanciamento tra esigenze di assistenza del dipendente e ragioni organizzative del servizio. Tale bilanciamento, tuttavia, deve avvenire in concreto e con riferimento alle condizioni di fatto esistenti al momento della presentazione dell’istanza. È pertanto illegittimo il diniego che si limiti ad affermare l’invarianza della situazione rispetto a un precedente rigetto, senza considerare i mutamenti puntualmente dedotti dall’istante, quali l’aggravamento dei bisogni assistenziali e la riduzione delle scoperture di organico. La pendenza di un contenzioso relativo a precedenti dinieghi non inibisce la presentazione di nuove istanze.

Il Fatto

Il ricorrente, Vigile del Fuoco in servizio presso un Comando provinciale, aveva presentato nel maggio 2023 una prima domanda di trasferimento temporaneo ex art. 33 legge n. 104/1992 per assistere la nonna materna. Il diniego era stato impugnato e, in sede cautelare, accolto ai fini di un riesame. L’amministrazione aveva riformulato un nuovo rigetto, a sua volta gravato, sul quale il Tribunale si era pronunciato in senso sfavorevole al ricorrente.

Nell’ottobre 2025 l’interessato ha presentato una nuova istanza di trasferimento temporaneo. Il Ministero dell’Interno ha disposto l’archiviazione della domanda, osservando che pendeva ancora il contenzioso sui precedenti dinieghi e che nulla era mutato nel quadro di fatto. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento, deducendo la violazione dell’art. 33, commi 3 e 5, legge n. 104/1992, dell’art. 3 legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce il contenuto del provvedimento impugnato, che si fonda su due argomenti: la pendenza del contenzioso relativo ai due precedenti dinieghi e l’assunta invarianza delle condizioni di fatto rispetto al procedimento anteriore.

Entrambi i rilievi sono superati. La pendenza di un giudizio sui precedenti rigetti, osserva il Collegio, non inibisce all’interessato la possibilità di presentare ulteriori istanze, tanto più quando le condizioni di fatto, da valutarsi al momento della presentazione della domanda, siano medio tempore mutate. Il diritto di riproporre l’istanza è dunque autonomo rispetto all’esito del contenzioso in corso.

Quanto al secondo argomento, la motivazione è carente. Il ricorrente aveva dedotto in ricorso il mutamento della propria condizione familiare, con aggravamento dei bisogni assistenziali attestato dal medico di medicina generale, e il riconoscimento in capo a sé di una situazione di handicap grave che assorbe le attenzioni della madre. Sul piano organizzativo, la scopertura di organico del Comando di destinazione era scesa dall’originario 14,49% all’11,35% all’ottobre 2025. Tali circostanze non sono menzionate nel provvedimento né contestate dall’amministrazione.

Il Tribunale non nega che l’amministrazione goda in materia di un potere discrezionale e possa bilanciare le contrapposte esigenze personali ed organizzative. Ribadisce però che tale bilanciamento deve avvenire in concreto, con motivazione sulle ragioni per le quali le esigenze del servizio siano ancora prevalenti. Nel caso di specie il bilanciamento è del tutto mancante, essendosi l’amministrazione limitata ad assumere una invarianza dei fatti che non trova riscontro negli atti.

Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento annullato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente, anche in considerazione del fatto che l’amministrazione ha ignorato un invito del Tribunale a rivalutare la posizione dell’interessato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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