Annullata l’ordinanza di demolizione fondata su sequestro penale poi caducato (TAR Campania n. 3762 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di opere asseritamente abusive, adottata sul presupposto di un decreto di sequestro preventivo successivamente annullato dal giudice penale, è illegittima per difetto di istruttoria e di motivazione quando l’amministrazione non abbia ottemperato all’ordine di riesame, venendo meno il fondamento del proprio impianto motivazionale. Il mancato pagamento degli oneri di urbanizzazione non incide sulla validità ed efficacia del titolo edilizio, che si perfeziona indipendentemente dalla loro corresponsione, restando esperibile la sola riscossione coattiva della sanzione pecuniaria. La sospensione dei lavori ex art. 27 d.P.R. n. 380/2001 decade ove non seguita, entro il termine di legge, da provvedimenti definitivi. L’annullamento dei titoli edilizi oltre i termini dell’art. 21 nonies legge n. 241/1990, senza motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale e in violazione delle garanzie partecipative, integra ulteriore vizio di eccesso di potere.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Qualiano, con cui si ingiungeva la rimozione di opere realizzate su un immobile adibito a sede di attività di impresa funebre e sala del commiato, nonché le relazioni tecniche poste a suo fondamento. L’atto comunale richiamava il verbale di accertamento dell’11 aprile 2025 e il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice penale, ravvisando l’assenza di titoli edilizi assentiti ed efficaci.

Il ricorrente deduceva l’illegittimità dei provvedimenti per falsità del presupposto, avendo il Tribunale del riesame annullato il sequestro e disposto la restituzione del bene, e per violazione delle garanzie procedimentali e del termine di autotutela. La questione giungeva alla decisione dopo la conferma, in sede cautelare, della sospensione dell’atto impugnato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo che il provvedimento di demolizione trova il proprio unico presupposto nella relazione di sopralluogo e nel connesso sequestro preventivo. Il decreto di sequestro aveva ritenuto le opere prive di titoli efficaci e, per le medesime ragioni, il Comune ne aveva ordinato la demolizione.

Tuttavia il Tribunale del riesame aveva annullato il sequestro, disponendo la restituzione del bene con motivazioni tali da indurre la Sezione, già in fase cautelare, a richiedere all’amministrazione un riesame del provvedimento. Poiché tale riesame non è mai avvenuto, per il giudice amministrativo è venuto meno il fondamento dell’impianto motivazionale dell’atto comunale.

Il TAR esamina quindi il merito delle contestazioni. Quanto al contributo di costruzione, dagli atti risultano i bollettini con cui è stato integralmente assolto l’onere; per costante giurisprudenza il titolo edilizio è efficace sin dal rilascio anche in caso di mancato pagamento degli oneri di urbanizzazione, con applicazione della sola sanzione pecuniaria ex art. 42 d.P.R. n. 380/2001.

Quanto alla sospensione dei lavori, essa decade ex lege dopo quarantacinque giorni se non seguita da provvedimenti definitivi, sicché la S.C.I.A. successiva era da ritenersi efficace. Il Collegio condivide inoltre le valutazioni del giudice penale sulla temporanea sospensione del titolo in pendenza del nuovo strumento urbanistico.

Il TAR accoglie pertanto il primo motivo, mancando i presupposti di applicazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 per la presenza di titoli abilitativi e per l’assenza di prova a sostegno delle tesi comunali. Accoglie altresì i motivi secondo e quarto: manca l’individuazione precisa delle opere da demolire e il Comune ha agito in autotutela oltre i termini dell’art. 21 nonies legge n. 241/1990, senza motivare sull’interesse pubblico concreto e attuale e violando le garanzie partecipative.

Il ricorso è accolto e i provvedimenti impugnati annullati, con condanna del Comune alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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