Canone bingo non dovuto per chiusura forzata e proroga illegittima (TAR Lazio n. 5109 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessioni per il gioco del bingo, il canone concessorio non è dovuto per il periodo in cui l’attività sia rimasta sospesa per factum principis, in ottemperanza a provvedimenti normativi o amministrativi di chiusura adottati per fronteggiare la pandemia da Covid-19; l’art. 69, comma 2, d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, va interpretato in senso dinamico, collegando la non debenza a tutto il periodo di effettiva sospensione dell’attività. La proroga tecnica della concessione, ove disposta senza l’esperimento di una nuova procedura selettiva, è contraria all’art. 43 della direttiva n. 23/2014 e, per il principio di primazia del diritto eurounitario, la legge nazionale che la prevede va disapplicata, con conseguente illegittimità dell’atto applicativo, ferma restando la possibilità per l’Amministrazione di rideterminare, con provvedimenti discrezionali, un’indennità non forfetaria, parametrata ai fatturati conseguiti, per il periodo di effettivo esercizio dell’attività.
Il Fatto
Le società ricorrenti, concessionarie del gioco del bingo, impugnavano la nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 12 gennaio 2021, con la quale, in attuazione dell’art. 1, commi 1130-1133, l. n. 178/2020, era stata comunicata la proroga del termine per l’espletamento della nuova gara e, contestualmente, era stato imposto il versamento del canone concessorio, con modalità e scadenze specifiche, anche per i mesi da gennaio a giugno 2021, periodo in cui le sale erano rimaste chiuse per i provvedimenti anti-Covid. Con il primo motivo le società deducevano la violazione dell’art. 69, comma 2, d.l. n. 18/2020, che esclude la debenza del canone per tutto il periodo di sospensione dell’attività; con il secondo, in via derivata, lamentavano l’illegittimità costituzionale ed eurounitaria della norma di proroga.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha disatteso l’eccezione di inammissibilità per la presunta natura non provvedimentale dell’atto impugnato, ritenendo che la nota, incidendo in modo generalizzato e unilaterale sulla sfera giuridica dei concessionari, costituisca un atto amministrativo generale adottato in costanza di rapporto concessorio, contestabile dinanzi al giudice amministrativo nella sua giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
Nel merito, la Sezione ha richiamato i propri precedenti del 2023, affermando l’illegittimità della pretesa dell’Amministrazione di applicare il canone per le mensilità in cui l’attività era impossibilitata dalla chiusura forzata. L’art. 69, comma 2, d.l. n. 18/2020 è stato interpretato secondo i canoni letterale e logico-sistematico: la non debenza del canone è collegata non già staticamente al solo periodo di sospensione indicato nel d.P.C.M. dell’8 marzo 2020, ma dinamicamente a tutto il periodo in cui l’attività risulti sospesa per provvedimenti dell’autorità, trattandosi di un factum principis non ascrivibile al concessionario, che giustifica la non debenza per il principio di sinallagmaticità del rapporto concessorio.
Quanto al secondo motivo, il Collegio, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia del 20 marzo 2025 (cause riunite C-728/22, C-729/22 e C-730/22) e le successive pronunce del Consiglio di Stato, ha ritenuto che la proroga tecnica, configurata come onerosa dall’art. 1, commi 1130-1133, l. n. 178/2020 per il biennio 2021-2022, non rientri nelle ipotesi per cui l’art. 43 della direttiva n. 23/2014 autorizza la modifica postuma della concessione, rendendosi necessario un nuovo procedimento selettivo. La violazione del diritto eurounitario comporta, per il principio di primazia, la disapplicazione della legge nazionale e, in via derivata, l’annullamento dell’atto applicativo.
L’accoglimento del primo motivo ha indotto il Collegio a non assorbire l’esame del secondo, massimizzando l’utilità per la parte ricorrente per il periodo di chiusura, nel quale alcun canone è dovuto. Per il periodo successivo di riapertura, invece, l’Amministrazione dovrà rideterminarsi con provvedimenti discrezionali, anche provvisori, stabilendo un’indennità non rigida e forfetaria ma parametrata ai ricavi conseguiti, in logica di riequilibrio del rapporto. Il ricorso è stato accolto e la nota impugnata annullata, con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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