Committente in appalto tenuto al netto e non al lordo delle ritenute (Cass. civ. Sez. Lav n. 24560 del 04.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il committente obbligato in solido con l’appaltatore, ai sensi dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003, è tenuto a corrispondere al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali, e non al lordo. L’abrogazione dell’art. 35, comma 34, d.l. n. 223/2006 ad opera dell’art. 3, comma 8, d.l. n. 97/2008 non attribuisce al lavoratore il costo delle ritenute, poiché la norma abrogata riguardava solo il versamento delle ritenute fiscali e l’art. 64, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, in tema di sostituto d’imposta, è rimasto immutato. Una responsabilità del sostituito per omesso versamento è configurabile, ex art. 35 d.P.R. n. 600/1973, unicamente in caso di mancato versamento delle ritenute.
Il Fatto
Il lavoratore aveva prestato attività alle dipendenze di una società appaltatrice fino al dicembre 2010 e aveva ottenuto dalla committente, debitrice solidale ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003, il pagamento della retribuzione degli ultimi mesi del rapporto. Chiedeva quindi la condanna della committente al pagamento degli incrementi mensili maturati e di una somma a titolo di una tantum.
Il Tribunale accoglieva solo in parte la domanda, riconoscendo la sola una tantum al netto dell’imposta. La Corte d’appello di Cagliari, con la sentenza n. 174/2020, riformava parzialmente la pronuncia, condannando la committente anche al pagamento degli incrementi e disponendo il versamento delle somme al lordo delle imposte. La società ha proposto ricorso per cassazione, resistito dal lavoratore con controricorso.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica riguarda il regime della responsabilità solidale del committente nel contesto dell’appalto di opere o servizi, con specifico riferimento all’imputazione dell’onere delle ritenute fiscali dopo l’abrogazione dell’art. 35, comma 34, d.l. n. 223/2006.
La Corte muove dalla disposizione dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003, nella versione ratione temporis applicabile, che impone al committente di corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e contributivi dovuti. Si verte, osserva il Collegio, in un’ipotesi di obbligazione solidale in cui è tutelato l’interesse del lavoratore all’esatto adempimento della medesima prestazione, nella sua componente retributiva e nelle connesse ritenute fiscali e contributive.
Il passaggio decisivo riguarda gli effetti dell’abrogazione dell’art. 35, comma 34, d.l. n. 223/2006, che estendeva la solidarietà anche al versamento delle ritenute fiscali. Secondo la Corte, tale abrogazione non può attribuire al lavoratore il costo delle ritenute né imporre il pagamento al lordo. Due le ragioni indicate: la disposizione abrogata riguardava solo il versamento delle ritenute fiscali, non anche i contributi previdenziali già previsti dall’art. 29; inoltre, la norma generale sul sostituto d’imposta, rappresentata dall’art. 64, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, è rimasta immutata.
Ne consegue che una responsabilità del sostituito per omesso versamento è configurabile, ai sensi dell’art. 35 d.P.R. n. 600/1973, unicamente in caso di mancato versamento delle ritenute. L’onere delle ritenute fiscali e dei contributi resta dunque in capo al committente quale sostituto d’imposta.
Il ricorso è pertanto accolto. La sentenza impugnata è cassata in parte qua e, non essendo necessari accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito: le somme spettanti al lavoratore devono essere erogate al netto, fermo restando l’obbligo della committente di operare e versare ritenute e contributi. Le spese dei gradi di merito sono confermate, quelle del giudizio di legittimità integralmente compensate per la novità della questione.
Nota della Redazione
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