Trasferimento d’autorità del militare e insindacabilità delle scelte organizzative (TAR Piemonte n. 1124 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti di trasferimento d’autorità dei militari appartengono alla categoria degli ordini di cui all’art. 1349 d.lgs. n. 66/2010 e non richiedono una particolare motivazione né garanzie di partecipazione preventiva. L’interesse del militare a prestare servizio in una sede piuttosto che in un’altra assume, di norma, una rilevanza di mero fatto e recede dinanzi all’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nella organizzazione delle strutture logistiche, operative e di comando delle Forze Armate. Il trasferimento non ha carattere sanzionatorio quando è sorretto da esigenze organizzative e di incompatibilità ambientale, a prescindere da un giudizio di rimproverabilità della condotta. Soltanto ragioni discriminatorie, vessatorie o macroscopicamente incongrue od illogiche consentono al giudice di sindacare la scelta.
Il Fatto
Al rientro dalla sospensione disciplinare, al graduato veniva notificato il provvedimento di designazione per trasferimento d’autorità in una nuova sede, con facoltà di rappresentare cause impeditive nel termine di cinque giorni. Il ricorrente depositava memoria, evidenziando problematiche familiari: la gestione dei figli minori, l’assenza di una rete di supporto e la situazione lavorativa e di salute della moglie.
L’Amministrazione, esaminate le deduzioni, non riteneva sussistenti elementi per sospendere l’impiego, ma offriva un reimpiego a domanda in una sede alternativa, da scegliere a pena di attuazione del trasferimento d’autorità. Il ricorrente presentava istanza per la sede meno disagevole e assumeva servizio. Il ricorso impugnava l’ordine di trasferimento per difetto di istruttoria e di motivazione ed eccesso di potere, lamentando la finalità sanzionatoria dell’atto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce la natura giuridica del provvedimento alla luce del consolidato orientamento amministrativo. I trasferimenti d’autorità sono qualificabili come ordini militari: l’interesse del militare alla sede non è tutelato come posizione sostanziale, ma rileva su piano meramente fattuale. Ne deriva che non occorrono motivazione particolare né garanzie di partecipazione preventiva, prevalendo l’interesse pubblico alla utilizzazione del personale.
Il Collegio richiama una pluralità di precedenti — Cons. Stato n. 5353 del 2025, Cons. Stato n. 621 del 2024, Cons. Stato n. 3695 del 2010, oltre a pronunce dei Tar — per affermare che il sindacato resta limitato ai casi di ragioni discriminatorie, vessatorie o macroscopicamente incongrue od illogiche, data l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione.
Il Tribunale esclude quindi la dedotta finalità sanzionatoria. L’atto è sorretto da esigenze di carattere organizzativo e mira a elidere una situazione di incompatibilità ambientale, a tutela del corretto funzionamento del reparto e del prestigio dell’Istituzione, nonché a beneficio dell’interessato. La giurisprudenza citata esclude il carattere punitivo dei trasferimenti disposti per incompatibilità ambientale, a prescindere da un giudizio di rimproverabilità della condotta.
Nel caso concreto, la designazione richiama espressamente la fattispecie del rientro dalla sospensione disciplinare e la direttiva per l’impiego del personale militare P001, punto 5.1.4, offrendo elementi di contestualizzazione inequivocabili. Il reimpiego è stato soltanto occasionato, ma non automaticamente determinato, dalla sospensione. L’Amministrazione ha inoltre tenuto conto, nei limiti del possibile, delle esigenze personali, individuando dopo l’interlocuzione una sede meno disagevole. Irrilevante è il successivo contegno omissivo, inidoneo a incidere sulla legittimità dell’atto.
Il ricorso è pertanto respinto perché infondato. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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