Sei scatti stipendiali computabili nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita (TAR Piemonte n. 1125 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987 n. 387 spetta a tutto il personale delle forze di polizia, a ordinamento civile e militare, senza distinzione di ruolo, e deve essere computato nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita. Il diritto sorge anche in caso di cessazione dal servizio a domanda, purché il dipendente abbia maturato i requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile richiesti dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, che subordina il beneficio al previo pagamento della contribuzione, opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non incide sul regime dell’indennità di fine servizio, che ha natura di retribuzione differita. L’INPS è titolare esclusivo della competenza a calcolare, liquidare e corrispondere il trattamento di fine servizio, non rilevando la qualifica di mero ordinatore secondario di spesa.
Il Fatto
Il ricorrente è un ex appartenente all’Arma dei Carabinieri, cessato dal servizio a domanda con il grado di Maresciallo Aiutante SUPS Luogotenente. Al congedo aveva maturato un’anzianità contributiva di 39 anni di servizio utile ai fini del trattamento di fine servizio e possedeva i requisiti anagrafici previsti dalla legge.
Con prospetto di liquidazione l’INPS aveva calcolato l’importo del trattamento di fine servizio senza includere nella base di calcolo i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 e dall’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010. Il ricorrente ha quindi agito davanti al giudice amministrativo per l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita e per la condanna dell’Istituto al pagamento delle somme aggiuntive, oltre interessi e rivalutazione. L’INPS, costituitosi, ha eccepito l’applicabilità dell’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, la propria qualifica di ordinatore secondario di spesa e la mancata equiparazione dei ruoli tra le diverse forze di polizia.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce il lungo contrasto giurisprudenziale sull’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini del trattamento di fine servizio in favore del personale delle forze di polizia. Rileva che il contrasto si è composto attorno all’indirizzo favorevole al riconoscimento del beneficio a tutti gli appartenenti delle forze di polizia, a ordinamento civile e militare, richiamando le pronunce del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 926 del 2022 e del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 3909, 3910, 3912 e 3914 del 2023, nonché la giurisprudenza dello stesso Tribunale.
Il percorso argomentativo muove dall’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, che lascia fermo per tutte le forze di polizia l’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, nonché dalla constatazione che l’abrogazione dell’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987 e dell’art. 11 legge n. 231/1990 ha escluso la reviviscenza della precedente previsione limitativa. Sul piano soggettivo, la nozione di forze di polizia va intesa in senso ampio, in ragione dello scopo del decreto e del richiamo all’art. 16 legge n. 121/1981, con la conseguenza che il beneficio spetta anche agli appartenenti a ordinamento militare.
Sul piano oggettivo, il Collegio osserva che l’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 riconosce il beneficio al personale che chieda di essere collocato in quiescenza, a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile: anche la cessazione a domanda fa quindi sorgere il diritto, in presenza del duplice presupposto anagrafico e retributivo, come confermato dal Cons. Stato, Sez. II, n. 8594 e n. 8598 del 2024.
Quanto all’eccezione fondata sull’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, il Tribunale rileva che la disposizione si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime dell’indennità di buonuscita, che ha natura di retribuzione differita e non di trattamento pensionistico. Non coglie nel segno neppure la qualifica di ordinatore secondario di spesa: solo l’ente previdenziale è titolare della competenza a calcolare, liquidare e corrispondere il trattamento di fine servizio. Quanto alla mancata equiparazione dei ruoli, l’art. 632 d.lgs. n. 66/2010 detta la corrispondenza dei gradi militari con le qualifiche del personale a ordinamento civile.
Il ricorso è quindi accolto, con accertamento del diritto ai benefici economici e condanna dell’INPS alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti nella base di calcolo, oltre interessi sul dovuto. È respinta la domanda di rivalutazione monetaria, esclusa dall’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 e dall’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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