Trasferimento a domanda dei carabinieri e sindacato sulla discrezionalità militare (TAR Piemonte n. 1122 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento a domanda dei sottufficiali, degli appuntati e dei carabinieri disciplinato dall’art. 398 del Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri costituisce una procedura straordinaria, attivabile in presenza di fondati e comprovati motivi, la cui concessione è rimessa all’ampia discrezionalità dell’Amministrazione militare. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato ai soli profili di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, senza che possa spingersi fino a sostituire la valutazione dell’Amministrazione. Nell’ambito dell’impiego militare le esigenze personali e familiari del singolo sono strutturalmente recessive rispetto all’interesse del Corpo alla ottimale allocazione sul territorio del personale. L’accoglimento dell’istanza è comunque subordinato all’insussistenza di ostative ragioni di servizio, la cui valutazione appartiene in via esclusiva all’Autorità militare.
Il Fatto
Un militare dell’Arma dei Carabinieri presentava istanza di trasferimento a domanda per l’Aliquota Radiomobile del NOR di una Compagnia, deducendo la necessità di assistere il padre anziano, in cura presso un reparto di urologia per una patologia che richiede trattamenti periodici, e rappresentando che la nuova sede gli avrebbe consentito di programmare con congruo anticipo servizi e riposi. Evidenziava altresì la riduzione delle distanze e dei costi di percorrenza e l’ampliamento del proprio bagaglio professionale.
L’Amministrazione comunicava un preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, fondato su esigenze di servizio, sul mancato decorso del periodo di permanenza minimo e sul parere contrario dei superiori gerarchici. Il militare presentava osservazioni, ma l’istanza veniva respinta. Proposto ricorso, il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare e ha quindi deciso nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 398 R.G.A. consente il trasferimento, indipendentemente dal periodo di permanenza, in presenza di fondati e comprovati motivi. Si tratta però di un istituto di carattere eccezionale, che deroga alle ordinarie disposizioni in materia di impiego e la cui applicazione presuppone una convincente prova delle circostanze addotte.
La giurisprudenza amministrativa richiamata — TAR Lazio n. 6561 del 2020, Cons. Stato n. 3093 del 2021, n. 5155 del 2020, n. 4139 del 2020, n. 7204 del 2021, TAR Friuli Venezia Giulia n. 303 del 2023 — conferma che la concessione del beneficio è rimessa all’ampia discrezionalità tecnica del Comando, sia sull’effettiva sussistenza dei requisiti sia sull’opportunità della destinazione. Il trasferimento ex art. 398 ha carattere definitivo e non resta condizionato al perdurare del presupposto familiare, a differenza di quello fondato sulla legge n. 104/1992.
Ne deriva che il sindacato giurisdizionale è circoscritto ai soli vizi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti. Il Collegio ribadisce la recessività delle esigenze personali e familiari rispetto all’interesse del Corpo alla ottimale distribuzione territoriale del personale, quale strumento organizzativo funzionale al soddisfacimento delle attribuzioni istituzionali.
Nel caso concreto l’Amministrazione ha indicato plurimi profili ostativi: le esigenze del reparto di appartenenza, il mancato decorso del periodo di permanenza quadriennale, il parere contrario dei superiori e l’assenza di vacanze nel ruolo presso i reparti richiesti. Il richiamo ai parametri normativi, noti al ricorrente e sviluppati in coerenza con il preavviso di diniego, rende intellegibile il percorso logico seguito.
Quanto al secondo motivo, le osservazioni ex art. 10-bis risultano considerate ma ritenute non esaudibili, anche a seguito di specifica interpellanza ai Comandi interessati. Il militare, ricevuto dal superiore gerarchico, ha inoltre potuto optare per una sede alternativa, offerta che ha declinato. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese per giusti motivi.
Nota della Redazione
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