Mancato esame del decreto regionale di trasferimento dei beni (Cass. civ. Sez. II n. 5116 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di merito che si pronunci sull’accertamento della proprietà di immobili rivendicati da un’azienda ospedaliera in forza del trasferimento ex lege previsto dall’art. 5 d.lgs. n. 502/1992 e dall’art. 55 legge reg. Sicilia n. 30/1993 non può prescindere dall’esame del decreto del Presidente della Regione Siciliana del 18 dicembre 1998, che di quel trasferimento costituisce attuazione. L’omessa considerazione di tale disposto normativo e dei suoi allegati integra omesso esame di un fatto decisivo e vizia la sentenza per violazione di legge, poiché il quadro normativo richiamato dal giudice non è completo se non include l’atto regionale che dispone il passaggio dei beni già inventariati dall’ente. Ne segue la cassazione con rinvio, perché il giudice del merito verifichi, alla luce di quel decreto, se la proprietà dei beni rivendicati possa ritenersi accertata.
Il Fatto
L’azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione convenne in giudizio il Comune della stessa città davanti al Tribunale, domandando il rilascio di una serie di unità immobiliari detenute dall’ente locale. Il Comune si costituì e propose domanda riconvenzionale di usucapione dei medesimi immobili.
Esaurita l’istruttoria, il giudice adito rigettò entrambe le domande. L’azienda propose appello, ma la Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 2495 depositata il 12 dicembre 2018, respinse l’impugnazione, rilevando che l’appellante non aveva offerto la prova di essere proprietaria degli immobili rivendicati e che erano rimaste indimostrate le condizioni alle quali la normativa aveva subordinato il trasferimento ex lege. Avverso tale pronuncia l’azienda ricorse per cassazione con cinque motivi; resistette il Comune con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con il quale la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d.lgs. n. 502/1992 e dell’art. 55 legge reg. Sicilia n. 30/1993, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Il giudice di legittimità rileva che la Corte territoriale, dopo aver ricostruito il lungo e articolato complesso di norme che hanno disciplinato la materia, ha omesso di considerare il decreto del Presidente della Regione Siciliana del 18 dicembre 1998, che pure disponeva il trasferimento di una serie di beni, già descritti negli inventari adottati dall’ente.
La valutazione circa l’avvenuto o mancato trasferimento dei beni rivendicati non poteva quindi prescindere dall’esame di quel disposto normativo e dei relativi allegati, dei quali nella sentenza impugnata nulla si dice. Il decreto, allegato al fascicolo della ricorrente, attesta la legittimità dell’attribuzione in attuazione del trasferimento previsto dalla norma nazionale e riguardante tutti i beni già appartenuti ai soppressi enti ospedalieri e transitati nel patrimonio dei Comuni con vincolo di destinazione alle allora istituite unità sanitarie locali. Sul punto la Corte richiama la propria precedente pronuncia Sez. 2, n. 39596 del 13 dicembre 2021.
Il primo motivo è pertanto fondato. Restano conseguentemente assorbiti gli ulteriori rilievi, tra cui quello relativo all’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., quelli concernenti la ripartizione dell’onere probatorio ex art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 948 cod. civ., la censura sull’art. 112 cod. proc. civ. per la disattesa richiesta di consulenza tecnica d’ufficio e quella sulla regolamentazione delle spese.
La sentenza impugnata va dunque cassata. Il giudice del rinvio, designato nella Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, dovrà verificare se, alla luce del decreto regionale del 18 dicembre 1998, possa o no ritenersi accertata la proprietà dei beni rivendicati dalla ricorrente. A tale giudice è demandato anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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