Revoca dell’incarico accessorio e doppia conforme: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25359 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rapporto tra contratto di agenzia e incarico accessorio di supervisione si ricostruisce secondo lo schema del collegamento negoziale, con vincolo di dipendenza unilaterale. I contratti accessori seguono la sorte del contratto principale cui accedono, ma non ne mutuano la disciplina, restando ciascuno assoggettato alle proprie regole legali o convenzionali. Ne deriva che la revoca dell’incarico accessorio, riferendosi a un rapporto contrattuale distinto da quello di agenzia, non può dispiegare alcun effetto su quest’ultimo, né sotto il profilo della pretesa inadempienza del preponente agli obblighi discendenti dal contratto di agenzia, né sotto quello della pretesa carenza di interesse del preponente alla prosecuzione del rapporto. In sede di legittimità, la censura di omesso esame di fatto decisivo è in radice preclusa dalla ricorrenza della doppia conforme, che cristallizza i fatti accertati nel merito.

Il Fatto

Un agente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Roma, nel 2022, ha confermato la pronuncia di primo grado di rigetto. La domanda mirava a far dichiarare che il recesso dal contratto di agenzia era avvenuto per giusta causa, individuata nella mancata corresponsione del compenso fisso mensile per due mensilità del 2009 e nella revoca di un incarico accessorio di coordinamento, con destinazione dell’agente al ruolo semplice per due regioni. Il ricorrente chiedeva le indennità consequenziali e il risarcimento del danno.

La Corte territoriale aveva escluso che la revoca dell’incarico accessorio potesse incidere sul contratto di agenzia e aveva ritenuto che il ritardato pagamento di due mensilità, in un rapporto protrattosi per oltre ventidue anni e assai ben compensato, non integrasse la giusta causa. Proposto ricorso con tre motivi, le società intimate resistevano con controricorso.

La Motivazione della Corte

Tutti i motivi sono formulati invocando il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. in un’ipotesi in radice preclusa dalla ricorrenza della doppia conforme, ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., poi trasfuso nell’art. 360, comma 4, cod. proc. civ. per effetto delle modifiche introdotte dal d. lgs. n. 149 del 2022. La Corte rileva che ciò determina la cristallizzazione dei fatti accertati nel merito, con conseguente intangibilità della ricostruzione storica.

Amputato ciascun motivo dalla censura concernente l’omesso esame di fatti asseritamente decisivi, ogni residua doglianza diviene inammissibile, perché presuppone un mutamento del narrato non percorribile in sede di legittimità, non deputata a valutare diversamente il merito, come affermato da Cass. n. 20822 del 2025.

Nel merito, il primo motivo non può trovare accoglimento perché la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza secondo cui la revoca dell’incarico accessorio, riferendosi a un rapporto distinto, non produce effetti sul contratto di agenzia, né sotto il profilo dell’inadempienza del preponente, né sotto quello della carenza di interesse alla prosecuzione del rapporto, come stabilito da Cass. n. 16940 del 2018.

Il secondo motivo è inammissibile perché, sotto le forme della pretesa violazione di norme di diritto, invoca in sostanza una diversa valutazione dei fatti in ordine alla sussistenza della giusta causa di recesso, questione rimessa al giudice del merito, secondo Cass. n. 3595 del 2011. Il terzo motivo contrasta con un’argomentazione della sentenza impugnata affatto decisiva, non enucleando una circostanza di cui sarebbe stato omesso l’esame, tale che, se scrutinata, la controversia avrebbe avuto un diverso esito, come richiesto da Cass. Sez. Un. n. 8053 e n. 8054 del 2014.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con l’attestazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento del contributo unificato, secondo Cass. Sez. Un. n. 4315 del 2020.

Nota della Redazione

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