Risarcimento negato per danni da dissesto idrogeologico e rischio del proprietario (C.G.A.R.S. n. 286 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità civile della pubblica amministrazione per danni derivanti da eventi naturali, il risarcimento non costituisce conseguenza automatica e costante dell’accertata illegittimità del provvedimento amministrativo, ma richiede la verifica di tutti i requisiti dell’illecito di cui all’art. 2043 cod. civ.: condotta, colpa, nesso di causalità ed evento dannoso, con onere probatorio a carico del danneggiato ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Il rischio di perdita, distruzione o danneggiamento di un bene per caso fortuito grava sul proprietario nel momento in cui l’evento si verifica, secondo i principi “res perit dominus” e “casum sentit dominus”. Ne consegue che la collettività non è garante di ultima istanza di tutte le calamità che colpiscono beni di proprietà privata, non potendosi accollare alla pubblica amministrazione una responsabilità che finirebbe per trasformare il titolo abilitativo edilizio in una sorta di fideiussione della stabilità dei suoli.

Il Fatto

I proprietari di alcuni immobili situati in un’area interessata dal fenomeno idrogeologico noto come “Maccalube” hanno agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a seguito dell’evento parossistico dell’11 agosto 2008, che aveva provocato la fuoriuscita di gas dal sottosuolo, la formazione di crateri e il cedimento strutturale degli edifici.

Il TAR Sicilia, con la sentenza impugnata, aveva rigettato il ricorso in sede di riassunzione, rilevando l’assenza di prova del nesso di causalità tra il danno e la condotta dell’ente locale, nonché dell’elemento soggettivo, essendo l’evento ascrivibile a un fenomeno naturale parossistico sostanzialmente imprevedibile. I proprietari hanno proposto appello, deducendo la prevedibilità del fenomeno e l’insussistenza del caso fortuito.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. ha respinto l’appello, muovendo da una preliminare considerazione sull’inammissibilità: gli appellanti si sono limitati a riproporre i motivi del ricorso di primo grado senza formulare una critica puntuale ai capi della sentenza gravata, come richiesto dall’art. 101 cod. proc. amm., che impone una parte critica a confutazione della decisione impugnata, non trattandosi di un novum iudicium ma di una revisio prioris instantiae.

Nel merito, la Corte ha confermato che i ricorrenti non avevano assolto all’onere probatorio loro incombente. Le concessioni edilizie, anche in sanatoria, erano tutte anteriori al 2002, fatta eccezione per una del 2004, comunque anteriore al P.A.I. del 2007, da cui sarebbe scaturito il dovere di vigilanza dell’ente comunale. L’area era stata sempre considerata dagli enti competenti come non pericolosa, e l’inedificabilità fu disposta solo dopo gli eventi del 2008.

La Corte ha richiamato il principio secondo cui la consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo di prova, ma ausilio tecnico per la valutazione di fatti già acquisiti e dimostrati dalla parte, non potendo essere disposta per colmare la lacuna probatoria che il danneggiato avrebbe dovuto evitare. La richiesta di consulenza non può essere sostitutiva dell’onere probatorio spettante alle parti.

Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio ha ribadito che il danno non patrimoniale costituisce danno conseguenza, presupponente il nesso di causalità con il fatto illecito ai sensi dell’art. 1223 cod. civ., applicabile alla responsabilità extracontrattuale per il richiamo dell’art. 2056 cod. civ. Nesso di causalità di cui, nel caso di specie, non era stata data prova nemmeno di natura presuntiva.

Da ultimo, la Corte ha svolto un’ulteriore considerazione sui danni dedotti come provocati dall’esercizio e dall’omesso esercizio di poteri pubblicistici. Ha richiamato i principi del diritto civile secondo cui il rischio grava su chi è proprietario del bene nel momento in cui l’evento si verifica, e che se un bene viene distrutto per causa non imputabile a nessuno, la perdita economica ricade sul proprietario. La collettività non può essere considerata garante di ultima istanza di tutte le calamità. Il rilascio del titolo edilizio non può atteggiarsi come una fideiussione a garanzia della stabilità dei suoli della cui edificabilità si tratta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2056 c.c.

Tutte le 216 sentenze sull'art. 2056 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *