Fiscalizzazione dell’abuso impossibile dopo l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale (TAR Lazio n. 4 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione gratuita dell’immobile abusivo al patrimonio comunale, disciplinata dall’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, si produce ipso iure alla scadenza infruttuosa del termine di novanta giorni assegnato con l’ordine di demolizione. L’accertamento dell’inottemperanza è atto a efficacia meramente dichiarativa, che certifica un effetto già verificatosi. Ne consegue che, una volta acquisito il bene, la fiscalizzazione dell’illecito edilizio ex art. 38 d.P.R. n. 380/2001 non è più invocabile dal privato, che ha perso la titolarità del diritto e la legittimazione sostanziale a dolersi della mancata applicazione della sanzione pecuniaria. L’omessa valutazione della fiscalizzazione non costituisce vizio proprio degli atti che danno atto dell’acquisizione, essendo estranea al loro contenuto tipico.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di una struttura originariamente adibita a ristorante e trasformata in complesso alberghiero con piscina, ha impugnato gli atti con cui il Comune ha accertato l’inottemperanza all’ordine di demolizione, ha disposto l’acquisizione gratuita dell’area di sedime e ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001.

L’ordine di demolizione era conseguito all’annullamento in autotutela di un permesso di costruire e di un permesso in sanatoria, in una vicenda segnata da risvolti penali. Il provvedimento aveva retto al vaglio di legittimità in primo e secondo grado. La società ha sostenuto che il Comune avrebbe dovuto valutare, in contraddittorio, l’applicabilità della fiscalizzazione dell’abuso, non essendo ancora passata in giudicato la sentenza amministrativa e pendendo ricorso per Cassazione per motivi di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 secondo le coordinate dell’Adunanza Plenaria n. 16/2023, individuando le fasi dell’intervento repressivo comunale. Nella prima il destinatario può chiedere sanatoria, proroga o fiscalizzazione entro novanta giorni. Nella seconda, decorso inutilmente il termine, l’Amministrazione accerta l’inottemperanza e diviene ipso iure proprietaria del bene, con irrogazione della sanzione pecuniaria.

La terza fase, concernente l’immissione nel possesso e la trascrizione, è atto indispensabile per rendere pubblico il trasferimento. L’acquisizione comporta la novazione oggettiva dell’obbligo propter rem: all’obbligo di demolire si sostituisce quello di rimborsare le spese sostenute dall’Amministrazione.

Applicando tali principi, il TAR rileva che l’ordine di demolizione non è stato eseguito, non è stato sospeso e ha superato il vaglio di legittimità. La società non ha chiesto proroga né sanatoria prima della scadenza. L’accertamento dell’inottemperanza è atto dovuto e vincolato, privo di contenuto discrezionale. La pendenza del ricorso per Cassazione sulla giurisdizione è irrilevante, poiché gli effetti del provvedimento non erano sospesi.

Quanto alla fiscalizzazione ex art. 38 d.P.R. n. 380/2001, il Collegio esclude che la sua mancata applicazione integri vizio proprio degli atti impugnati. Il contenuto tipico di questi ultimi è circoscritto all’identificazione delle aree acquisite. La questione attiene a un profilo estraneo, di esecuzione vincolata. La ricorrente, avendo perso la proprietà, è priva di legittimazione sostanziale; l’onere di attivarsi per tempo gravava sul privato, non sull’Amministrazione.

In via ulteriore, il TAR esclude nel concreto i presupposti della fiscalizzazione: difetta l’affidamento qualificato e la preesistenza legittima del 1963 è smentita dagli accertamenti già compiuti. Il ricorso è respinto, così come la domanda di condanna per lite temeraria, per difetto di prova del dolo o della colpa grave.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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