Trasferimento anni successivi Medicina: illegittima la preminenza del test di ammissione (TAR Lazio n. 2584 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
E’ illegittima, per irragionevolezza e violazione del principio meritocratico, la lex specialis di una procedura di trasferimento ad anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia che attribuisca carattere di assoluta priorità al criterio del superamento del test di ammissione di cui alla legge n. 264/1999 e valenza meramente residuale ai criteri fondati sul merito accademico, segnatamente sui crediti formativi universitari maturati e riconoscibili. La ratio della disciplina del numero programmato è circoscritta alla sola ammissione al primo anno e non può essere estesa alle procedure di trasferimento, caratterizzate da finalità diversa. I criteri di preferenza sono legittimi solo se operano a parità di merito tra i candidati, non se ne alterano ab imis l’esito. E’ parimenti illegittima la graduatoria che esponga il solo punteggio numerico senza esternare l’iter valutativo, con conseguente difetto di motivazione.
Il Fatto
Un ateneo bandiva, per l’anno accademico 2022/2023, una procedura per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria. La ricorrente presentava domanda di trasferimento al secondo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso un polo didattico dell’ateneo.
Nella graduatoria pubblicata nell’ottobre 2022 la ricorrente si collocava in posizione non utile. Dopo istanza di accesso documentale e ricorso gerarchico, proponeva ricorso al TAR avverso il bando, le graduatorie e i verbali, articolando censure sulla valutazione degli esami e dei CFU riconosciuti, sui criteri di selezione, sulla mancata verbalizzazione e sul difetto di motivazione. In pendenza di giudizio l’ateneo riesaminava in autotutela le domande e, con decreto rettorale, sostituiva integralmente la graduatoria; la ricorrente, non utilmente collocata, impugnava la nuova graduatoria con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara preliminarmente improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, essendo la graduatoria originaria stata annullata e integralmente rieditata in autotutela. Per la stessa ragione dichiara improcedibile l’istanza incidentale ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm.
Nel merito dei motivi aggiunti, il Tribunale esamina prioritariamente la censura sull’irragionevolezza dei criteri di valutazione. L’art. 5 dell’Avviso collocava in decima posizione il criterio del merito accademico, attribuendo valore preminente al superamento come vincitore del concorso di ammissione. I criteri correlati alla pregressa carriera universitaria trovavano applicazione solo a parità delle precedenti condizioni. Tale assetto, osserva il Collegio, è contrario ai principi dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 28 gennaio 2015, che impone una valutazione fondata sulla valorizzazione della carriera universitaria già compiuta, restando irrilevante il possesso del requisito di ammissione.
La scelta dell’ateneo realizza una inversione dell’ordine di rilevanza dei criteri, estendendo indebitamente la ratio del numero programmato, circoscritta ex lege al solo primo accesso, a procedure di trasferimento con finalità diversa. I criteri di preferenza sono legittimi solo se operano a parità di merito, in primis di CFU riconosciuti, e se non ne alterano ab imis l’esito. Il riferimento normativo è individuato nell’art. 3, commi 8 e 9, del d.m. 16 marzo 2007 e nell’art. 4 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, assunto a benchmark.
Il Collegio accoglie anche il terzo motivo aggiunto. La graduatoria espone il solo punteggio numerico senza consentire di ricostruire il percorso logico seguito per riconoscere alla ricorrente tre esami e 24 CFU in luogo di quelli dichiarati e documentati. La mera indicazione del risultato non basta a rendere evidente il collegamento tra esito e oggetto della valutazione, ove questa riguardi elementi qualitativi. Ne discende il difetto di motivazione.
Restano assorbiti il secondo motivo aggiunto, di ordine procedimentale, e il quarto, la cui delibazione risulterebbe pleonastica. Il ricorso per motivi aggiunti è accolto, con annullamento parziale del bando e degli atti di valutazione; le spese sono poste a carico dell’ateneo.
Nota della Redazione
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