Revoca del permesso di soggiorno per documentazione falsa e natura di atto dovuto (TAR Lazio n. 14307 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno comporta, ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 286/1998, l’automatica inammissibilità della domanda, ferme le relative responsabilità penali. Tale norma costituisce applicazione del principio generale di cui all’art. 75 d.P.R. n. 445/2000, che prevede la decadenza dai benefici conseguiti mediante dichiarazioni false. Per fondare il diniego non è necessario che la falsità sia accertata con sentenza penale definitiva, potendo l’autorità amministrativa procedere a una valutazione autonoma. Ne consegue che il rifiuto di rinnovo di un titolo rilasciato sulla base di documentazione falsa costituisce per l’amministrazione un atto dovuto, non superabile da considerazioni sull’inserimento sociale o sulla mancanza di pericolosità dell’istante.
Il Fatto
La ricorrente impugnava dinanzi al TAR Lazio il decreto di revoca del permesso di soggiorno e il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, adottati dalla Questura di Roma. Il provvedimento si fondava sull’accertata presentazione di una falsa residenza anagrafica e di un titolo di soggiorno ideologicamente falso, in relazione ai quali la ricorrente era stata condannata. La ricorrente contestava l’illegittimità del provvedimento, deducendo l’insussistenza dei presupposti per il diniego, l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento e l’assenza di una valutazione sulla propria pericolosità sociale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato, richiamando il disposto dell’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 286/1998, secondo cui la presentazione di documentazione falsa comporta automaticamente l’inammissibilità della domanda. Tale principio è stato ritenuto applicabile a tutte le procedure di rilascio dei permessi di soggiorno, quale applicazione del principio generale di decadenza dai benefici di cui all’art. 75 d.P.R. n. 445/2000. Il TAR ha precisato che la falsità documentale legittima la revoca del titolo anche in assenza di una sentenza penale definitiva, essendo rimessa all’autorità amministrativa una autonoma valutazione, nella specie manifestamente ragionevole. Quanto alla dedotta omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, la Corte ha osservato come il diniego costituisse atto dovuto, non potendo l’eventuale positiva considerazione sull’inserimento sociale superare l’ostacolo rappresentato dalla falsità documentale. Con riferimento al requisito dell’alloggio, è stato ribadito che la dimostrazione della sua stabilità costituisce presupposto indispensabile per il rilascio, gravando sull’interessato l’onere di offrire prova della disponibilità effettiva dell’immobile. La sentenza ha concluso per la reiezione del gravame, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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