Ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3941 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione all’obbligo nascente dal titolo esecutivo, il giudice amministrativo ordina all’ente resistente di dare esecuzione integrale al giudicato entro il termine assegnato. La declaratoria di inottemperanza giustifica la condanna dell’amministrazione alla rifusione delle spese di causa, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso. Il commissario ad acta può essere nominato sin d’ora, con efficacia subordinata all’inutile decorso del termine, e non ha diritto ad alcun compenso quando l’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del suo ufficio.

Il Fatto

La ricorrente, una società di factoring, ha agito in via di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di un decreto ingiuntivo telematico reso definitivamente esecutivo, con cui il giudice ordinario ha ingiunto al Comune resistente di pagare una somma di denaro, oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione. Il titolo è stato apposto di formula esecutiva e notificato in forma esecutiva all’amministrazione.

Il Comune, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. La ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione del decreto e, all’udienza camerale, ha insistito nella propria domanda; la causa è stata quindi trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto verificato la procedibilità del ricorso, rilevando che era decorso, dopo la notifica del titolo esecutivo e prima della proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. Il giudice amministrativo ha pertanto accolto la domanda adottando le conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., dichiarando l’obbligo dell’amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine assegnato, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Prefetto dell’Ufficio Territoriale del Governo di Milano, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso Ufficio. Il commissario assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’amministrazione, e provvederà entro i successivi centoventi giorni, adottando gli atti necessari all’assolvimento del mandato, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti.

Il giudice ha precisato che l’attività demandata al commissario rientra nei compiti istituzionali di quest’ultimo, sicché non è dovuto alcun compenso. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione resistente è stata condannata al pagamento delle spese di causa, negli importi liquidati in dispositivo, determinati tenendo conto che le controversie in questa materia richiedono attività minime e stereotipate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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