Il silenzio inadempimento sulla VIA è illecito permanente e l’inerzia serbata dopo l’entrata in vigore della nuova normativa è illegittima (TAR Basilicata n. 176 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’Amministrazione su un’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale costituisce un illecito permanente, che perdura fino alla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso il silenzio. Ne consegue che la disciplina di cui all’art. 8, comma 1 ter, D.Lgs. n. 152/2006, pur non avente efficacia retroattiva, si applica anche ai procedimenti avviati prima della sua entrata in vigore, se l’inerzia si protrae oltre tale data. Il termine del procedimento di VIA, per i progetti di cui all’art. 8, comma 2 bis, D.Lgs. n. 152/2006, decorre dall’ultimo avviso al pubblico e scade decorsi complessivamente 160 giorni dalla sua pubblicazione.
Il Fatto
La società ricorrente presentava al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica un’istanza per ottenere la VIA relativa a un impianto agrivoltaico della potenza di 19,995 MW, con le opere di connessione alla rete elettrica nazionale. Il Ministero, dopo aver dichiarato la procedibilità dell’istanza, pubblicava tre successivi avvisi al pubblico nell’arco di due anni.
Nonostante il parere favorevole con prescrizioni espresso dal Ministero della Cultura, il procedimento non si concludeva e la società proponeva ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. avverso il silenzio inadempimento formatosi sull’istanza, deducendo la violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha in primo luogo verificato la ricevibilità del ricorso, ricostruendo la scansione procedimentale prevista per i progetti di cui all’art. 8, comma 2 bis, D.Lgs. n. 152/2006. Dalla pubblicazione dell’ultimo avviso al pubblico, avvenuta il 14.8.2025, il termine complessivo di 160 giorni — comprendente i termini per osservazioni, controdeduzioni, integrazioni e la conclusione dell’istruttoria da parte della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale — scadeva il 21.1.2026. Il ricorso, notificato il 26.1.2026, è stato quindi ritenuto ammissibile in quanto proposto dopo la scadenza del termine procedimentale e nel rispetto del termine decadenziale annuale di cui all’art. 31, comma 2, cod. proc. amm.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondata la censura, applicando l’art. 8, comma 1 ter, D.Lgs. n. 152/2006, introdotto dal D.L. n. 153/2024 convertito nella legge n. 191/2024 e in vigore dal 17.12.2024. Tale norma riserva una quota non superiore a tre quinti delle trattazioni ai progetti prioritari, disponendo che gli altri progetti siano trattati in ordine cronologico, ma precisa che la disciplina non pregiudica il rispetto dei termini procedimentali di VIA.
Il passaggio argomentativo decisivo concerne l’applicazione temporale della norma: pur non essendo di interpretazione autentica e quindi non retroattiva, essa si applica al procedimento in esame, iniziato con l’istanza dell’11.2.2023, perché l’inerzia dell’Amministrazione è un illecito permanente che perdura fino alla proposizione del ricorso giurisdizionale. Il Tribunale ha richiamato i propri precedenti conformi, tra cui le sentenze n. 121 del 17.3.2026, n. 173 del 10.3.2025, n. 292 del 12.5.2025, n. 376 del 23.6.2025 e n. 385 del 30.6.2025.
L’accoglimento del ricorso ha comportato la condanna delle Amministrazioni resistenti a concludere il procedimento entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza, nonché la condanna alle spese di lite ai sensi degli artt. 26 e 29 cod. proc. amm., liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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