Trasferimento militare e assistenza al figlio disabile: onere di motivazione dell’Amministrazione (Cons. Stato n. 10165 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di trasferimento straordinario del personale militare, l’Amministrazione esercita una discrezionalità ampia, ma è tenuta a indicare le concrete ragioni organizzative o di efficienza del servizio che ostano all’accoglimento dell’istanza. Non può fondare il diniego su considerazioni estranee alle esigenze di servizio, quali le scelte di vita del dipendente, né sindacare nel merito le certificazioni mediche attestanti lo stato di salute del familiare da assistere. Le esigenze di assistenza a un figlio minore con handicap riconosciuto ai sensi dell’art. 3, comma 1, legge n. 104/1992 hanno rilievo costituzionale e vanno contemperate con l’interesse pubblico. Il giudice amministrativo può confermare l’annullamento del diniego quando l’atto riveli un difetto di motivazione sulle ragioni ostative.
Il Fatto
Un Caporal Maggiore dell’Esercito, in servizio presso un reggimento di Forlì, chiedeva il trasferimento in Puglia per assistere la figlia minore, affetta da gravi patologie e riconosciuta portatrice di handicap. Il Comandante delle Forze Operative Nord negava l’istanza con provvedimento conosciuto solo nel novembre 2021.
Il militare impugnava il diniego davanti al TAR Emilia Romagna, che accoglieva il ricorso e annullava l’atto, condannando il Ministero alle spese. Il Ministero della difesa proponeva appello, sostenendo che la situazione familiare non integrasse i presupposti di gravità, urgenza e temporaneità richiesti dalla direttiva applicabile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua il fulcro dell’appello nella contestazione dei presupposti applicativi della direttiva P-001 ed. 2021, che richiede l’estrema gravità e urgenza della situazione. L’appellante richiamava il precedente di Sez. II n. 1430/2022, secondo cui la deroga allo status quo è del tutto eccezionale e la valutazione è rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione.
Il Consiglio di Stato ritiene infondato il gravame, muovendo dalle coordinate fattuali. La figlia dell’appellato era stata riconosciuta invalida dalla Commissione Medica INPS ai sensi dell’art. 3, comma 1, legge n. 104/1992, con diagnosi di disturbi misti dello sviluppo e frequenza scolastica con sostegno. La Corte valorizza anche il disagio psichico documentato del genitore e l’ingravescenza della patologia, attestata in corso di causa.
Il passaggio centrale riguarda il riparto dell’onere argomentativo. Pur riconoscendo l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione militare e la subordinazione dei bisogni personali all’interesse pubblico, la sentenza di primo grado — qui confermata — precisa che l’Amministrazione ha l’onere di indicare le concrete ragioni organizzative ostative al trasferimento. Non può addurre ragioni del tutto estranee, allegando considerazioni sulle scelte di vita del dipendente o sindacando nel merito le certificazioni mediche sullo stato di salute del familiare bisognoso di assistenza.
Il Collegio esclude il contrasto con l’orientamento richiamato dall’appellante, perché il TAR ha formalmente preso atto della discrezionalità dell’Ufficio. Le esigenze di assistenza, qualificate di rilievo costituzionale e riconducibili all’art. 8 CEDU come interpretato dalla giurisprudenza di Strasburgo, imponevano il contemperamento con le esigenze organizzative, non già la loro recessione automatica.
L’appello è quindi respinto. Le spese del grado sono compensate in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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