Retrocessione parziale esclusa se l’area residua è ceduta con accordo volontario (Cons. Stato n. 10167 del 18.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La retrocessione parziale prevista dall’art. 47 del d.P.R. n. 327/2001 presuppone che la porzione relitta del bene sia stata oggetto di espropriazione e che la sua inservibilità all’opera pubblica sia accertata con formale dichiarazione dell’amministrazione. Ove invece l’area residua sia stata acquisita dalla pubblica amministrazione sulla base di un accordo volontario autonomo ed estraneo al procedimento espropriativo, difetta il parametro funzionalistico della destinazione pubblica e la tutela restitutoria non è esperibile. In tal caso il bene è definitivamente fuoriuscito dalla sfera giuridica del privato e non può essergli restituito neppure se non è stato utilizzato per le finalità dichiarate.

Il Fatto

La società concessionaria approvava il progetto definitivo di ammodernamento di un tratto stradale, con dichiarazione di pubblica utilità, e disponeva l’occupazione anticipata di un terreno di proprietà dell’appellante. Seguiva il decreto di esproprio, mentre una porzione dell’area restava inutilizzata e mai trasformata.

La proprietaria presentava istanza di retrocessione parziale della parte residuale. La società resistente la respingeva, sostenendo che quel relitto era stato acquisito su richiesta della proprietaria e posto a base di un accordo bonario. Il TAR Campania respingeva il ricorso e la proprietaria appellava, deducendo la violazione della disciplina espropriativa e l’illegittimità dell’utilizzo dell’area per finalità diverse da quelle dichiarate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il presupposto dell’operazione: se l’area relitta rientrasse o meno nell’espropriazione. La risposta è negativa. Dal verbale di immissione in possesso e dallo stato di consistenza emerge che l’espropriazione riguardava una superficie di gran lunga inferiore all’intera particella. La perizia di stima calcola separatamente l’indennità di occupazione temporanea e quella per acquisizione del reliquato. L’appellante, inoltre, non ha impugnato la dichiarazione di pubblica utilità né l’occupazione d’urgenza, ha accettato l’indennità offerta per l’intera estensione e ha rilasciato quietanza liberatoria. Risolutiva è la nota con cui la società ha espressamente accettato la cessione del reliquato, non più sfruttabile economicamente, perché i costi di acquisizione risultavano inferiori a quelli necessari per assicurarne la continuità agricola.

Accertata la cessione volontaria, la Corte esamina l’ambito applicativo dell’istituto. La Sezione richiama la propria giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. IV, n. 7317 del 2024; Cons. Stato, Sez. IV, n. 5555 del 2023): la retrocessione parziale è subordinata a una determinazione amministrativa di inservibilità dei fondi e solo dopo tale dichiarazione l’espropriato è titolare di un diritto soggettivo, lo ius ad rem. Il presupposto è dunque il mancato utilizzo di una porzione di beni effettivamente espropriati.

La ratio dell’istituto è coerentemente ricondotta alla funzione sociale della proprietà dell’art. 42 Cost.: se il bene si rivela inutile rispetto ai fini pubblici dichiarati, può essere restituito. Ma se l’acquisizione è avvenuta per accordo volontario o contratto di vendita, il bene è uscito definitivamente dalla sfera del privato e manca il parametro funzionalistico che consentirebbe di accertarne l’inservibilità.

Da ciò deriva l’infondatezza del motivo sull’utilizzo dell’area per fini ulteriori, poiché essa non era ricompresa nella dichiarazione di pubblica utilità. Parimenti irrilevante è il richiamo del primo giudice all’art. 16, comma 11, del d.P.R. n. 327/2001: la norma conferma semmai che l’area residua non faceva parte dell’espropriazione. Quanto al dedotto difetto di contraddittorio, la Corte ritiene che l’appellante abbia interloquito con l’amministrazione e che il provvedimento costituisca esito vincolato. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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