Esecuzione del giudicato e penalità di mora nel rito dell’ottemperanza (TAR Campania n. 1970 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito dell’ottemperanza, la sentenza del giudice ordinario passata in giudicato ha valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, che è tenuta a far conseguire concretamente l’utilità riconosciuta al privato. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 e non risultando l’esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo ordina l’adempimento entro il termine fissato. In caso di ulteriore inerzia, nomina il commissario ad acta e condanna l’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli una sentenza con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad assegnarle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per l’anno scolastico 2023/2024, con emissione dei relativi buoni elettronici di importo pari a 500,00 euro.

Notificata in forma esecutiva la sentenza e formatosi il giudicato, l’Amministrazione non aveva dato alcun seguito. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna al pagamento di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito con memoria solo formale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dal rilievo che la sentenza del giudice civile ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata. Questa è tenuta a conformarsi al decisum, poiché il contenuto dell’obbligo consiste proprio nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti in sede civile.

Il Collegio verifica poi i presupposti del rito. La sentenza è passata in giudicato, come da attestazione in atti ed è stata notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell’Amministrazione. È decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996. Non risulta che l’Amministrazione abbia dato esecuzione al giudicato.

Su queste basi il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia o dalla notifica di parte, se anteriore. La scelta del termine risponde alla necessità di assicurare effettività alla tutela, evitando che il diritto accertato resti privo di attuazione.

Per il caso di ulteriore inerzia, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il direttore della direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente. Il commissario, su istanza della ricorrente, si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.

Il Tribunale accoglie infine la richiesta di penalità di mora. In conformità all’orientamento richiamato, la misura è fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta. Essa decorre dal giorno di comunicazione della sentenza e resta dovuta sino all’adempimento o, in caso di perdurante inerzia, sino all’effettivo insediamento del commissario. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 500,00 euro, oltre accessori, con distrazione a favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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