Requisiti raggruppamento professionisti e verifica congruità nel nuovo codice appalti (TAR Lazio n. 3465 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento di servizi di ingegneria e architettura, il requisito della presenza di un giovane professionista nel raggruppamento temporaneo si computa avendo riguardo alla data di abilitazione all’esercizio della professione e non a quella di iscrizione all’albo, con la conseguenza che l’iscrizione intervenuta solo dopo la presentazione della domanda di partecipazione è irrilevante. La verifica di congruità dell’offerta anomala spetta al RUP e non alla commissione giudicatrice; tuttavia, ove la stazione appaltante riadotti la determinazione in corso di causa su impulso del giudice cautelare, il vizio procedimentale è sanato e la relativa censura diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudizio di congruità, se sorretto da riscontro effettivo e coerente con la lex specialis, non è sindacabile nel merito.

Il Fatto

La società ricorrente, classificatasi seconda, impugna l’esito di una gara ad evidenza europea indetta da una società di trasporto pubblico per la stipula di un accordo quadro triennale avente ad oggetto prestazioni tecniche professionali in materia di sicurezza antincendio, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il ricorso è diretto contro il provvedimento con cui il direttore generale ha autorizzato la stipula dell’accordo quadro in favore del raggruppamento primo classificato.

Dopo l’accoglimento parziale dell’istanza cautelare, la stazione appaltante ha riadottato le proprie determinazioni con un nuovo provvedimento di conferma dell’aggiudicazione, a sua volta impugnato con motivi aggiunti. La ricorrente ha dedotto l’assenza di un giovane professionista nell’organigramma, l’incompetenza della commissione nella verifica di congruità, l’inattendibilità dei giustificativi sulla presenza nella capitale, l’invalidità della garanzia provvisoria e i vizi della domanda di partecipazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto la sopravvenuta carenza di interesse sul motivo relativo alla competenza esclusiva del RUP nella verifica di congruità: la stazione appaltante, anche su impulso del giudice cautelare, ha riadottato le proprie determinazioni emendando il vizio denunciato, sicché l’eventuale accoglimento non recherebbe alcuna utilità alla ricorrente. Non può però dichiararsi l’improcedibilità del ricorso introduttivo, mancando un’esatta sovrapposizione tra i due provvedimenti.

Nel merito, la prima censura è respinta. L’art. 39 dell’allegato II.12 del d.lgs. n. 36/2023 richiede la presenza di almeno un giovane professionista, laureato e abilitato da meno di cinque anni. Il raggruppamento aggiudicatario ha effettivamente ricompreso un professionista abilitato nel luglio 2024 con compiti di progettazione. La Corte richiama Consiglio di Stato sez. V, 17/01/2018, n. 278, che, sotto il previgente codice, ha ancorato il computo del quinquennio alla data di abilitazione e non a quella di iscrizione all’albo: ne segue l’irrilevanza dell’iscrizione tardiva rispetto alla domanda di partecipazione e della mancata evidenziazione nell’organigramma.

Quanto alla congruità, la Corte esclude che la lex specialis imponesse una presenza stabile nella capitale: l’appalto consiste in prevalenza nella redazione di documentazione tecnica, con sopralluoghi solo eventuali, e non è richiesto un domicilio. L’aggiudicatario ha fornito riscontro esaustivo alla richiesta di chiarimenti, illustrando la disponibilità di spazi tramite una società di appoggio e i collegamenti con la capitale. La ricorrente, osserva il Collegio, si è limitata ad asserzioni prive di concretezza, senza fornire alcun indizio sull’inattendibilità dei costi: il giudizio di congruità non è perciò sindacabile.

È manifestamente infondata la doglianza sulla garanzia provvisoria, intestata agli operatori economici del costituendo raggruppamento, come consentito dalla disciplina di gara, e non ai singoli professionisti, senza alcun elemento che comprovi la carenza di potere del firmatario. Infine, i documenti di gara provano che la domanda di partecipazione è stata sottoscritta digitalmente tanto dalla mandataria quanto dalla mandante, in conformità alla lex specialis. Il gravame è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *