Sopravvenuta carenza di interesse per il ricalcolo Agea delle quote latte (TAR Lombardia n. 1133 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso avverso una comunicazione di ricalcolo del prelievo supplementare nel settore latte, quando tale comunicazione sia stata notificata da Agea prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 69/2023. L’art. 10-bis, comma 4°, d.l. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 103/2023, stabilisce che tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate da Agea prima di tale data sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la comunicazione Agea dell’8 marzo 2023, con la quale l’Agenzia aveva comunicato il “ricalcolo” del prelievo supplementare imputato per i periodi 1999/00 e 2006/07, oltre interessi. La comunicazione era stata ricevuta dalla società in data 22 marzo 2023.
Successivamente all’instaurazione del giudizio, interveniva il decreto legge n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 103/2023, il cui art. 10-bis, quarto comma, dispone che tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate da Agea prima della data di entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e sostituite da nuove comunicazioni effettuate ai sensi dei commi precedenti.
La Motivazione del TAR
Il Collegio ha rilevato che la comunicazione impugnata era stata notificata prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 69/2023, precisamente in data 22 marzo 2023.
Alla stregua della nuova disposizione normativa, il provvedimento impugnato risultava privo di effetti, essendo destinato a essere sostituito da una nuova comunicazione di ricalcolo da effettuarsi ai sensi dei commi precedenti dell’art. 10-bis.
Parte ricorrente, con memoria depositata, ha chiesto l’estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse; l’Agenzia resistente è pervenuta ad analoghe conclusioni. Il TAR non ha ritenuto di discostarsi dalle comuni richieste, dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
In ragione del factum principis quale causa dell’intervenuta improcedibilità, le spese di lite sono state integralmente compensate.
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Nota della Redazione
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