Opzione sistema contributivo: forma scritta al solo ente previdenziale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20529 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La volontà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ai sensi dell’art. 1, comma 23, della legge n. 335/1995, è un negozio unilaterale recettizio e va espressa con dichiarazione scritta del lavoratore, indirizzata all’ente previdenziale, nella cui sfera giuridica è destinata a produrre effetti ai sensi dell’art. 1334 cod. civ. La comunicazione mensile dei flussi Uniemens del datore di lavoro non è idonea a surrogare tale manifestazione di volontà. Il diritto di opzione non è esercitabile tramite il datore di lavoro, salvo che dall’interessato sia conferito uno specifico potere rappresentativo.
Il Fatto
Una società datrice versa, per due dipendenti, i contributi previdenziali calcolati sul massimale contributivo rivalutato annualmente, di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995. La scelta dei due lavoratori di optare per il sistema contributivo integrale era stata manifestata verbalmente al datore nel 2011, mentre solo il 31.10.2016 è stata comunicata formalmente all’Inps. Nel frattempo la società aveva indicato nelle denunce individuali il codice di tributo previsto dalla circolare Inps n. 177 del 1996.
All’esito di un verbale ispettivo del 13.2.2017, l’istituto contesta i contributi per la parte eccedente il massimale e le somme aggiuntive per il periodo aprile 2012 – agosto 2016. La società agisce per l’accertamento negativo del credito. Il Tribunale rigetta il ricorso; la Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, conferma, ritenendo l’Inps unico destinatario dell’opzione. Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi.
La Motivazione della Corte
La questione devoluta riguarda le modalità di esercizio dell’opzione: la volontà manifestata dai lavoratori al datore di lavoro, da questi trasmessa all’ente tramite i flussi Uniemens, è idonea a produrre l’effetto? La Corte ritiene che i lavoratori avessero in astratto i requisiti previsti dalla norma, ma che l’opzione, come in concreto esercitata, non sia valida.
Le disposizioni richiamate si limitano a prevedere un’opzione da parte del lavoratore, senza indicarne le modalità. Tuttavia, forma e modi dell’atto sono connaturali alla sua natura e ai suoi effetti. L’opzione è un negozio unilaterale necessariamente recettizio, espressione di un diritto potestativo del lavoratore, al cui valido esercizio la legge ricollega effetti sul rapporto previdenziale tra assicurato ed ente assicurativo e, in via conseguenziale, sul rapporto contributivo tra datore ed ente, per la corrispondente previsione del massimale.
La portata della scelta, i riflessi anche di natura pubblicistica e le connesse esigenze di certezza impongono di ritenere che la manifestazione di volontà sia espressa in forma scritta dal lavoratore e indirizzata all’ente previdenziale, nella cui sfera giuridica è destinata a produrre i suoi effetti secondo le regole dell’art. 1334 cod. civ. Si tratta di oneri proporzionati alla rilevanza dell’atto e compatibili con una deroga al generale principio di libertà delle forme.
Ne consegue che tali modalità non sono surrogabili dalla comunicazione mensile dei flussi Uniemens. Resta estranea alla fattispecie ogni questione relativa alla sussistenza di un potere rappresentativo conferito dall’interessato al datore di lavoro. La trasmissione all’ente, ad opera di un soggetto diverso dal titolare, non sostituisce la dichiarazione del lavoratore.
Sul primo motivo la Corte rileva l’inammissibilità in via preliminare, per censura generica e mancato confronto con la statuizione di merito sulla natura recettizia del diritto, e l’infondatezza nel merito. Il secondo motivo è parimenti inammissibile, per mancata indicazione del momento in cui la censura fu svolta nei gradi di merito, e infondato, perché l’efficacia ex tunc dell’atto unilaterale retroagirebbe, per scelta del dichiarante, a un momento anteriore alla ricezione, ciò che non può operare nel rapporto previdenziale.
Nota della Redazione
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