Recidiva in semestri contigui denota mancata rieducazione (Cass. pen. Sez. 1 n. 14411 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liberazione anticipata, la valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato non ha carattere assoluto e non esclude che una trasgressione disciplinare possa riflettersi negativamente anche sul giudizio concernente i semestri contigui, purché si tratti di una violazione particolarmente grave e sintomatica che manifesti la mancata adesione all’opera di rieducazione. Le infrazioni disciplinari riportate nel semestre in valutazione possono essere poste a base della negazione del beneficio solo se valutate nella loro concretezza, sotto il profilo fattuale e psicologico, e comparate in un giudizio complessivo con eventuali elementi positivi della condotta. Non è sufficiente la formale adesione alle regole dell’istituto, occorrendo fatti positivi che rivelino l’evoluzione della personalità verso modelli socialmente adeguati.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto dal condannato avverso il diniego della liberazione anticipata per il semestre dal 16/07/2023 al 16/01/2024. Il diniego era stato motivato dal Magistrato di sorveglianza sulla base di due richiami disciplinari ricevuti in un arco temporale ristretto, per avere il detenuto disatteso ordini della polizia penitenziaria. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 54 e 69 ord. pen. e sostenendo che le infrazioni trovavano causa in problemi di incolumità all’interno dell’istituto, senza essere indicative della mancata adesione al trattamento rieducativo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha premesso che la valutazione per la concessione della liberazione anticipata riguarda la partecipazione del condannato all’opera di rieducazione nel semestre di riferimento, non l’avvenuto conseguimento dell’effetto rieducativo. Ha poi richiamato il consolidato principio secondo cui la valutazione frazionata per semestri non impedisce che una trasgressione incida anche sui semestri contigui, purché la violazione sia particolarmente grave e sintomatica della mancata adesione al percorso trattamentale.
La Corte ha precisato che le infrazioni disciplinari rilevano non per le loro conseguenze sanzionatorie ma come dato fattuale indicativo della mancata adesione al trattamento, e che il giudice di sorveglianza deve procedere a una completa valutazione, fattuale e psicologica, degli addebiti, comparandoli con ogni elemento positivo emerso nel periodo. Ha inoltre affermato che la formale osservanza delle regole penitenziarie non costituisce di per sé prova dell’adesione effettiva all’opera di rieducazione, richiedendosi fatti positivi che rivelino l’evoluzione della personalità.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato si sia conformato a tali principi, avendo i giudici di merito soppesato il significato delle reiterate violazioni registrate nel semestre e pervenuto a un giudizio di merito sufficientemente motivato e logico. Le deduzioni del ricorrente, volte a contestualizzare le ragioni dei rilievi disciplinari, sono state giudicate mere considerazioni fattuali, prive di rilievo in sede di legittimità. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.