Inammissibile la domanda di annullamento proposta per la prima volta in riassunzione (TAR Lombardia n. 894 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La traslatio iudicii prevista dall’art. 11, comma 2, cod. proc. amm. opera solo «ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute». Il giudizio riassunto innanzi al giudice indicato nella pronuncia declinatoria non può dunque introdurre domande nuove rispetto al petitum e alla causa petendi dell’originario giudizio, né sanare una domanda di annullamento mai proposta al giudice privo di giurisdizione. La riassunzione mantiene gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria, ma non ne estende l’oggetto: la tempestività va valutata con riferimento all’ordinamento processuale effettivo della domanda proposta, secondo la natura dell’azione.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria, nel comune di Sesto San Giovanni, di un albergo con ristorante situato all’interno del “Villaggio Falck”, nucleo di antica formazione di valore storico-documentale. Con determinazione dirigenziale n. 162/2020 il Comune ha approvato gli esiti di una procedura di gara e affidato gli interventi propedeutici del Lotto 1 del progetto di riqualificazione e abbattimento delle barriere architettoniche.
Dolendosi del previsto abbattimento di numerosi platani secolari, la società ha dapprima adito il giudice ordinario con ricorso ex artt. 688 cod. proc. civ. e 1171 cod. civ., riservandosi il risarcimento nel merito. Il Tribunale civile, dopo un decreto ante causam e la sua declaratoria di inefficacia, ha declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Riassunto il giudizio avanti al TAR, la società ha chiesto l’annullamento delle determinazioni e il risarcimento dei danni. Il Comune ha eccepito tardività e inammissibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondate le eccezioni preliminari. La determinazione n. 162/2020 è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 28 febbraio al 14 marzo 2020: il termine decadenziale di sessanta giorni ex art. 29 cod. proc. amm., computato tenendo conto delle sospensioni straordinarie disposte dall’art. 84 del d.l. n. 18/2020 e dall’art. 36, comma 3, del d.l. n. 23/2020, è spirato il 2 luglio 2020. Quanto alla determinazione n. 1776/2019, pubblicata dal 30 dicembre 2019 al 14 gennaio 2020, il termine è scaduto il 9 maggio 2020.
La domanda di annullamento è stata proposta per la prima volta con il ricorso in riassunzione, poiché non era contemplata nel ricorso avanti al giudice ordinario. Il ricorso è pertanto irricevibile.
Il Collegio richiama il costante orientamento secondo cui la traslatio iudicii non ha effetti sananti: essa rende neutrale l’errore nella scelta del giudice, ma non consente di ampliare l’oggetto del giudizio. Le domande devono ritenersi ammissibili nei soli limiti del petitum e della causa petendi formulate innanzi al giudice sfornito di giurisdizione, non essendo proponibili domande nuove.
Priva di pregio è la replica della ricorrente, secondo cui il giudizio civile avrebbe avuto ad oggetto la legittimità della determina. L’azione originaria non tendeva né all’annullamento né alla disapplicazione del provvedimento; la determinazione n. 1776/2019 non era ivi neppure menzionata. Il ricorso è quindi anche inammissibile, restando assorbite le ulteriori questioni. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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