Trasparenza fiscale e litisconsorzio necessario tra società e soci (Cass. civ. Sez. V n. 3716 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia tributaria, nel caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi di una società di capitali i cui soci hanno optato per il regime di trasparenza fiscale, con automatica imputazione dei redditi sociali a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione, sussiste il litisconsorzio necessario tra la società e i singoli soci. Il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992 nei confronti di tutti i soci e della società. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio.
Il Fatto
Con avviso di accertamento relativo all’anno 2007, l’Agenzia delle Entrate recuperava nei confronti della contribuente la maggiore Irpeg dovuta, con le addizionali regionale e comunale, oltre alla correlata sanzione amministrativa. La contribuente era stata socia, sino al 2010, di una s.r.l. nella misura del 50%, in regime di trasparenza fiscale ai sensi dell’art. 115 d.P.R. n. 917 del 1986; in data 10 giugno 2010 aveva ceduto la quota societaria.
La Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente. La Commissione tributaria regionale del Lazio, per converso, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate. Avverso tale pronuncia la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che dalla motivazione della sentenza d’appello emerge come l’accertamento abbia riguardato a monte la società, in relazione a una vicenda di frodi carosello. Da qui la rettifica nei confronti della contribuente, in quanto socia che aveva optato per il regime della trasparenza fiscale.
Il collegio richiama la propria giurisprudenza, secondo cui, in caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi di una società di capitali i cui soci abbiano optato per il regime di trasparenza, con automatica imputazione dei redditi sociali a ciascun socio, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ex art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992 nei confronti di tutti i soci e della società. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio (Cass. n. 24472 del 2015).
La Corte richiama poi un arresto più recente, secondo cui l’opzione per il regime di trasparenza, che determina l’imputazione diretta a ciascun socio del reddito maturato in capo alla società, può essere esercitata anche dalle s.r.l. con determinati requisiti dimensionali, in virtù del richiamo operato dall’art. 116 del d.P.R. n. 917 del 1986; ne consegue che, anche in caso di rettifica della dichiarazione dei redditi di tale società di capitali, sussiste il litisconsorzio necessario tra questa e i singoli soci, trattandosi di accertamento unitario, con obbligo per il giudice di procedere all’integrazione del contraddittorio, pena la nullità assoluta del giudizio, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. n. 27278 del 2024).
Nel caso di specie la Corte constata che il contraddittorio non è integro e rileva d’ufficio la nullità del giudizio. La sentenza impugnata va cassata e gli atti rimessi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma per l’integrazione del contraddittorio e lo svolgimento di un nuovo giudizio nel rispetto delle regole del litisconsorzio necessario tra la società e i soci. La Corte investita del nuovo giudizio regolerà anche le spese di lite.
Nota della Redazione
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