La lista Falciani è utilizzabile ma il giudice deve pronunciarsi su ogni annualità (Cass. civ. Sez. 5 n. 16130 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. la sentenza del giudice tributario d’appello che, riformando integralmente la decisione di primo grado, non si pronunci su una specifica eccezione del contribuente concernente singole annualità, qualora la questione non risulti superata o travolta dall’impostazione logico-giuridica della decisione, non potendo configurarsi un implicito rigetto. I dati bancari contenuti nella c.d. lista Falciani sono, di per sé, utilizzabili nell’accertamento fiscale, anche se acquisiti in modo illecito dal dipendente della banca estera e trasmessi all’Amministrazione finanziaria italiana tramite gli strumenti di cooperazione previsti dalla Direttiva 77/799/CEE; la loro inutilizzabilità non discende da specifiche disposizioni tributarie né dalla violazione di diritti fondamentali di rango costituzionale, atteso che il segreto bancario non gode di copertura costituzionale. La pretesa fiscale può essere fondata anche su un unico indizio — quale la scheda cliente — purché grave e preciso, potendo il giudice del merito desumere la titolarità effettiva delle somme anche per chi abbia la mera disponibilità di fatto di denaro non proprio, con compito fiduciario di movimentarlo per conto dell’effettivo titolare, secondo la nozione omnicomprensiva di detenzione rilevante ex art. 4, comma 1, d.l. n. 167/1990.
Il Fatto
La Guardia di Finanza accertava nei confronti del contribuente la detenzione di fondi presso una banca svizzera per gli anni dal 2005 al 2009, sulla base dell’inserimento del suo nominativo nella c.d. Lista Falciani. Dopo l’esame dei dati relativi a sei profili finanziari, l’Ufficio notificava cinque atti di contestazione per la violazione dell’art. 4, comma 1, d.l. 167/1990, irrogando sanzioni per oltre 824.000 euro.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi richiamando, in modo sintetico, una propria precedente decisione di annullamento dell’avviso di accertamento. La Commissione tributaria regionale della Lombardia riformava la decisione, ritenendo utilizzabile la lista Falciani e affermando che il contribuente fosse il dominus di tutte le posizioni finanziarie contestate, anche quelle in cui risultava mandatario con potere di firma. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, relativo alla dedotta omessa pronuncia sulle contestazioni riferite agli anni 2007, 2008 e 2009. Ha rammentato che la deduzione del vizio ex art. 112 c.p.c. richiede che la domanda o l’eccezione sia stata ritualmente introdotta e che il ricorso per cassazione ne riporti puntualmente i contenuti, per consentire la verifica di ritualità, tempestività e decisività. Nella specie, il contribuente aveva indicato l’atto difensivo in cui la contestazione era stata sollevata e la stessa CTR aveva dato atto della sua riproposizione in appello, senza però deciderla. La Corte ha chiarito che non ricorre un rigetto implicito quando la questione non sia incompatibile con l’impostazione della pronuncia né ne costituisca antecedente logico necessario: nel caso di specie, l’accertamento della titolarità dei conti non implicava l’infondatezza della censura sulla presunzione di detenzione delle somme a fine anno.
Il secondo motivo, concernente la violazione delle regole sulla prova per presunzioni, è stato rigettato sotto tutti i profili. La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza sulle c.d. prove atipiche nel processo tributario, affermando che l’Amministrazione può avvalersi di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche unico, purché grave e preciso.
Quanto alla lista Falciani, i giudici di legittimità hanno escluso che la sua origine illecita ne determini l’inutilizzabilità: il dipendente della banca estera non è un’autorità pubblica e la condotta non è stata posta in essere in Italia. Il segreto bancario non è annoverabile tra i diritti fondamentali di rango costituzionale, sicché i dati trasmessi dall’autorità francese a quella italiana in base alla Direttiva 77/799/CEE risultano utilizzabili in sede fiscale. La Corte ha precisato che il principio ex art. 191 c.p.p. non è trasferibile al processo tributario, nemmeno per il tramite dell’art. 70 d.P.R. n. 600/1973, che ha natura sussidiaria e residuale rispetto alla disciplina specifica dei poteri istruttori.
Da ultimo, con riferimento al profilo della qualità di mandatario con potere di firma, la Corte ha escluso che essa valga a eludere l’obbligo dichiarativo: la nozione di detenzione di cui all’art. 4 d.l. 167/1990 è omnicomprensiva e include anche chi abbia la disponibilità di fatto di somme non proprie con compito fiduciario di movimentarle. Il terzo motivo, concernente la misura della sanzione per gli anni 2008 e 2009, è rimasto assorbito dall’accoglimento del primo.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.