La cartella notificata con raccomandata diretta è valida anche se consegnata al portiere (Cass. civ. Sez. 5 n. 8404 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il credito erariale per IRPEF, IVA e ILOR si prescrive nell’ordinario termine decennale ex art. 2946 c.c., non essendo applicabile il termine quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c., atteso che l’obbligazione tributaria, pur a cadenza annuale, ha carattere autonomo e unitario e il pagamento non è legato ai precedenti. L’estromissione dell’Agenzia delle Entrate dal giudizio di merito non lede l’interesse del contribuente se la partecipazione è avvenuta sino alla decisione. La mancata impugnazione della cartella non converte la prescrizione breve in decennale ai sensi dell’art. 2953 c.c. La notifica della cartella esattoriale tramite raccomandata diretta dell’agente della riscossione è valida anche se consegnata al portiere, senza necessità di ulteriore comunicazione.

Il Fatto

Gli eredi di un contribuente impugnavano tre intimazioni di pagamento relative a cartelle per IRPEF, IVA e ILOR degli anni 1987 e 1993, deducendo l’irregolarità della notifica delle cartelle. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale, sull’appello dell’agente della riscossione, riformava la decisione ritenendo valide le notifiche eseguite mediante invio diretto di raccomandata. La CTR riteneva operante il termine di prescrizione decennale ai sensi dell’art. 2953 c.c. e disponeva l’estromissione dell’Agenzia delle Entrate. I contribuenti proponevano ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo concernente l’estromissione dell’Agenzia delle Entrate per difetto di interesse, rilevando che l’estromissione non aveva arrecato pregiudizio ai ricorrenti, avendo l’Agenzia partecipato all’intero giudizio di appello. Quanto all’eventuale integrazione del contraddittorio in sede di legittimità, la Corte l’ha ritenuta superflua in considerazione dell’infondatezza del ricorso nel merito.

Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha affermato che il credito erariale per IRPEF e IVA si prescrive nel termine decennale di cui all’art. 2946 c.c., non essendo applicabile l’art. 2948 n. 4 c.c. L’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo e unitario, e il pagamento risente di valutazioni autonome in ordine ai presupposti impositivi. La Corte ha inoltre precisato che la scadenza del termine per l’opposizione a cartella non determina la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario ai sensi dell’art. 2953 c.c., ma produce solo l’irretrattabilità del credito contributivo.

Sul terzo motivo, la Corte ha escluso il vizio di omessa pronuncia, ravvisabile solo in caso di statuizione implicita di rigetto incompatibile con l’impostazione della decisione. Quanto al giudicato derivante da una precedente sentenza della CTP, la Corte ha ritenuto che gli effetti non possono prodursi in mancanza dell’attestazione del passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c., non essendo sufficiente la mera non contestazione. Ha altresì osservato che la cartella in questione riguardava crediti soggetti comunque al termine decennale.

Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. deve avere ad oggetto un fatto storico e non una questione o eccezione, quale l’asserita invalidità di una precedente intimazione. Infine, la Corte ha respinto l’istanza di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 175/2018 che ne ha riconosciuto la legittimità, e affermando che la notifica tramite raccomandata diretta è valida anche se il plico è consegnato al portiere, senza necessità di invio della raccomandata informativa ex art. 139 c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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