Trasporto rifiuti senza comunicazione integra l’attenuante ex art. 256 comma quarto (Cass. pen. Sez. 3 n. 10042 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di cui all’art. 256, comma 4, d.lgs. n. 152/2006 e non quello del comma 1 l’utilizzazione, da parte di impresa iscritta all’Albo dei gestori ambientali, di un veicolo non oggetto della necessaria comunicazione di variazione per incremento di mezzi, resa ai sensi dell’art. 18, comma 2, d.m. n. 120/2014. L’iscrizione, infatti, abilita all’attività di trasporto esclusivamente con i mezzi indicati, sicché l’uso di un veicolo diverso configura un’attività svolta in carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per le iscrizioni o comunicazioni. Il riconoscimento della speciale causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto non è precluso dall’esistenza di precedenti penali, atteso che i parametri di cui all’art. 131-bis cod. pen. hanno natura oggettiva e operano su un piano diverso da quello della personalità del reo.

Il Fatto

Il Tribunale di Fermo dichiarava il ricorrente colpevole del reato di trasporto abusivo di rifiuti di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006, condannandolo all’ammenda. La condotta contestata consisteva nell’aver effettuato il trasporto di rifiuti non pericolosi utilizzando un mezzo diverso da quello oggetto della comunicazione all’Albo dei gestori ambientali. La difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto, il mancato riconoscimento della particolare tenuità e la consequenziale erronea determinazione della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene fondati il primo e il terzo motivo di ricorso, che esamina congiuntamente per l’omogeneità delle doglianze. Richiamando il consolidato indirizzo giurisprudenziale, afferma che l’impiego di un veicolo sopravvenuto nella disponibilità dell’impresa, in assenza di presentazione della dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 18, comma 2, d.m. n. 120/2014, integra l’ipotesi contravvenzionale di cui al comma 4 dell’art. 256 d.lgs. n. 152/2006. La dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, ha la funzione di attestare la regolarità e l’idoneità tecnica del mezzo al trasporto dei rifiuti autorizzati, vincolando la responsabilità dei legali rappresentanti. Ne consegue che il fatto avrebbe dovuto essere ricondotto alla fattispecie attenuata.

La Corte reputa fondato anche il secondo motivo, censurando la sentenza impugnata per aver negato la particolare tenuità del fatto esclusivamente in ragione della “biografia penale” dell’imputato. Ciò contrasta con il principio, già affermato, secondo cui i precedenti penali non precludono il riconoscimento dell’art. 131-bis cod. pen., poiché i relativi parametri di valutazione hanno struttura oggettiva e vanno tenuti distinti da quelli commisurativi della personalità del reo.

La Corte dispone l’annullamento con rinvio al Tribunale di Fermo, in diversa composizione, affinché rivaluti, alla luce della corretta riqualificazione, sia la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità, sia, in caso di diniego, il trattamento sanzionatorio, muovendo dalla cornice edittale del comma 4 dell’art. 256 ratione temporis vigente, più favorevole rispetto a quella risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 116/2025, convertito con modifiche dalla l. n. 147/2025.

Infine, il giudice del rinvio dovrà attenersi al principio per cui, in caso di annullamento limitato alla verifica della particolare tenuità, non può dichiarare l’estinzione per sopravvenuta prescrizione per i reati commessi successivamente al 1° gennaio 2020, per i quali opera la causa di improcedibilità per superamento dei termini massimi di durata del procedimento ex art. 344-bis cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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