Inammissibile la trasposizione senza avviso di deposito alle controparti (TAR Campania n. 1020 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di opposizione al ricorso straordinario, il ricorrente che intenda insistere nell’impugnazione deve, a pena di inammissibilità, depositare l’atto di costituzione davanti al TAR entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell’atto di opposizione e, nel medesimo termine, notificare alle altre parti l’avviso di deposito. L’art. 48, comma 1, cod. proc. amm. subordina la prosecuzione del giudizio davanti al giudice amministrativo all’integrale rispetto di tale onere. La restituzione alla sede straordinaria è consentita solo in caso di tardività dell’opposizione dei controinteressati o dell’Amministrazione, non anche in caso di tardività o irregolarità della trasposizione da parte dell’originario ricorrente. Alla trasposizione non rituale segue la decadenza dal ricorso straordinario.

Il Fatto

La ricorrente aveva proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato al Comune, avverso la determina dirigenziale di diniego definitivo dell’istanza di permesso di costruire per un intervento di ristrutturazione edilizia con ampliamento e cambio di destinazione d’uso.

Il Comune proponeva opposizione ex art. 10 d.P.R. n. 1199/1971. La ricorrente traspose quindi il ricorso in sede giurisdizionale davanti al TAR, depositando il ricorso e numerosi documenti. L’Amministrazione non si costituiva. All’udienza di smaltimento il Collegio rilevava, ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., possibili profili di inammissibilità per il mancato deposito della prova della notifica dell’avviso di deposito dell’atto di trasposizione al Comune.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla disciplina dell’art. 48, comma 1, cod. proc. amm., che mutua il proprio contenuto dall’art. 10, comma 1, d.P.R. n. 1199/1971. La norma impone al ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell’atto di opposizione, di depositare nella segreteria del TAR l’atto di costituzione in giudizio e di darne avviso mediante notificazione alle altre parti.

Nel caso concreto manca la prova, in atti, della notifica al Comune dell’avviso di deposito dell’atto di costituzione. Si rinviene unicamente la prova della notifica del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica all’ente. Il difetto dell’avviso di deposito integra autonoma ragione di inammissibilità.

Il Collegio richiama il precedente del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1926 del 2011, secondo cui, in caso di opposizione, il ricorrente che intenda insistere nell’impugnazione deve depositare l’atto di costituzione davanti al TAR e notificare alle altre parti l’avviso di deposito nel medesimo termine, a pena di inammissibilità. Richiama altresì TAR Campania, Napoli, Sez. III, n. 1570 del 2014 e TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, n. 55 del 2012, che confermano la lettura rigorosa dell’onere notificatorio.

Né può sanare il vizio il deposito, intervenuto dopo la celebrazione dell’udienza, dell’atto di opposizione alla decisione del ricorso in sede straordinaria, notificato dal Comune alla ricorrente. La tardività della trasposizione non consente la restituzione alla sede straordinaria: secondo Cons. giust. amm. Sicilia n. 631 del 2019, tale restituzione opera solo in caso di tardività dell’opposizione dei controinteressati o dell’Amministrazione. Alla trasposizione tardiva segue la decadenza dal ricorso straordinario. Ipotesi alla quale il Collegio assimila quella dell’inammissibilità per omessa notifica dell’avviso di deposito, ancorché l’atto di opposizione fosse tempestivamente notificato alla ricorrente.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Nulla per le spese di lite, stante la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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