Liquidazione equitativa del compenso del commissario ad acta nel giudizio di ottemperanza (TAR Abruzzo n. 34 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la liquidazione del compenso spettante al commissario ad acta per l’attività svolta quale ausiliario del giudice può essere determinata dal collegio in via equitativa, tenuto conto della natura e della complessità dell’incarico. Qualora il commissario abbia svolto un’attività unitaria per l’attuazione di più giudicati, il compenso deve essere liquidato in proporzione all’opera effettivamente prestata in ciascun procedimento, con onere a carico della parte rimasta inadempiente, secondo il principio della soccombenza sostanziale.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale civile un decreto ingiuntivo nei confronti del Consorzio di bonifica, rimasto inadempiente. Il TAR aveva quindi nominato un commissario ad acta, su istanza della società, per l’esecuzione del titolo.
Il commissario, dopo l’insediamento, aveva avviato interlocuzioni tra le parti, conclusesi con un accordo transattivo che definiva sia la controversia oggetto del presente giudizio, sia un’altra procedura di ottemperanza relativa a un diverso decreto ingiuntivo. Nell’ambito della relazione finale, il commissario ha richiesto la liquidazione del proprio compenso.
La Motivazione del TAR
Il Collegio ha rilevato che il commissario aveva portato a conclusione l’incarico, favorendo la sottoscrizione di un accordo transattivo che aveva definito complessivamente due controversie pendenti tra le parti. L’attività era stata pertanto caratterizzata da un profilo unitario, pur essendo riferita a due distinti giudicati.
Il TAR ha ritenuto di procedere alla liquidazione equitativa del compenso, valorizzando la natura dell’attività svolta, prevalentemente di stimolo alla definizione transattiva del contenzioso. In considerazione del carattere unitario dell’opera prestata e della sua riferibilità a due diverse procedure, il Collegio ha determinato il compenso per il presente giudizio nella misura di euro 500,00.
La somma è stata posta a carico del Consorzio di bonifica, in quanto soggetto rimasto inadempiente rispetto al titolo esecutivo, applicando il principio per cui gli oneri del commissario ad acta gravano sulla parte soccombente nell’ottemperanza. Il decreto è stato depositato in segreteria per la comunicazione alla parte istante.
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Nota della Redazione
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