Conversione permesso di soggiorno: la tardiva integrazione documentale non legittima il diniego senza garanzie (TAR Calabria n. 382 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di procedimento amministrativo, la circostanza che l’integrazione documentale richiesta al privato sia avvenuta in modo tardivo non elide l’obbligo dell’amministrazione di valutarla compiutamente, ove la stessa sia stata comunque prodotta prima dell’adozione del provvedimento finale. L’eventuale inoltro oltre il termine indicato nella richiesta istruttoria non legittima, di per sé, l’amministrazione a prescindere dalle garanzie partecipative, atteso che il preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis L. n. 241/1990 è funzionale a consentire al privato di presentare osservazioni e documenti che l’ente deve valutare se pertinenti all’oggetto del procedimento. Ne consegue che è suscettibile di accoglimento la censura di violazione delle garanzie procedimentali qualora il provvedimento negativo sia stato emesso senza considerare l’integrazione documentale prodotta dall’interessato, ancorché tardivamente.
Il Fatto
Un cittadino straniero impugnava dinanzi al TAR Calabria il provvedimento con cui la Prefettura di Cosenza aveva disposto la revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nonché il preavviso di revoca ai sensi dell’art. 10-bis L. n. 241/1990.
Il ricorrente deduceva, tra i motivi di gravame, la violazione delle garanzie procedimentali, assumendo che l’integrazione documentale, sebbene prodotta tardivamente, era stata comunque presentata prima dell’adozione del provvedimento definitivo di revoca. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Cosenza si costituivano in giudizio, resistendo al ricorso e alla connessa domanda cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, esaminata l’istanza cautelare, ha ritenuto che la censura di violazione delle garanzie procedimentali fosse suscettibile di favorevole valutazione ai fini del fumus boni iuris.
Il Collegio ha evidenziato che l’integrazione documentale eseguita dal ricorrente, per quanto tardiva, era stata comunque effettuata in un momento antecedente all’adozione della determinazione avversata. Tale circostanza, ad avviso del giudice amministrativo, non consente all’amministrazione di ignorare l’apporto partecipativo del privato, assumendo un provvedimento che non tenga conto della documentazione prodotta.
Il TAR ha quindi valorizzato la funzione del contraddittorio procedimentale, di cui all’art. 10-bis L. n. 241/1990, quale strumento volto a consentire al privato di presentare osservazioni e documenti che l’amministrazione è tenuta a prendere in considerazione, ove pertinenti, prima dell’adozione del provvedimento finale.
Sul versante del periculum in mora, il Collegio ha ritenuto sussistente il pregiudizio grave e irreparabile prospettato dal ricorrente, derivante dalla revoca del nulla osta e dalle conseguenti ricadute sulla posizione giuridica del cittadino straniero.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha accolto la domanda cautelare, disponendo la sospensione del provvedimento impugnato e fissando per la trattazione del merito l’udienza pubblica dell’8 gennaio 2027, con compensazione delle spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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