Trattamento ABA fuori LEA: obbligo di motivazione sul monte ore (TAR Campania n. 933 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il trattamento ABA rientra tra i livelli essenziali di assistenza a norma dell’art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle Linee di indirizzo dell’Istituto Superiore di Sanità, in attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134. Il numero di ore di intervento non può essere fissato in via generale e precostituita per fasce d’età: l’intensità va determinata caso per caso, in base alla situazione clinica specifica del minore. L’atto che attribuisca un monte ore appiattito sul massimo previsto dalla delibera aziendale, senza motivazione sulle concrete ragioni dello scostamento, è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione. In sede di rivalutazione l’amministrazione non può applicare alcun automatismo, ma deve sottoporre il minore a visita specialistica e a test valutativi e congruamente motivare ogni modifica delle ore.
Il Fatto
I genitori di un minore con diagnosi di Disturbo dello Spettro dell’Autismo di livello 3 hanno impugnato il progetto riabilitativo individualizzato predisposto dall’ASL territoriale, con cui erano state prescritte 10 ore settimanali di trattamento ABA, comprensive di supervisione e 4 ore di parent training.
Secondo i ricorrenti la prescrizione non corrispondeva ai bisogni del figlio, che richiedeva invece un trattamento intensivo di almeno 25 ore settimanali, oltre supervisione e parent training. L’ASL aveva applicato il monte ore massimo previsto per fascia d’età dalla delibera aziendale, senza adeguare l’intensità alla specifica condizione clinica del minore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di assistenza ai soggetti con disturbo dello spettro autistico, dando atto della pronuncia del Cons. Stato n. 8708 del 6 ottobre 2023, secondo cui il trattamento ABA rientra certamente nei LEA e la relativa prestazione deve concorrere a realizzare la tutela piena ed effettiva del minore.
Il ricorso è respinto quanto all’impugnazione della DGRC e del PDTA. La modifica intervenuta nel 2024 ha infatti eliminato il meccanismo del monte ore massimo vincolante, consentendo all’azienda sanitaria di discostarsene con adeguata motivazione. I ricorrenti non hanno proposto censure autonome su tale previsione come novellata.
È invece accolto il ricorso avverso la delibera ASL, nella parte in cui prevede trattamenti generalizzati e precostituiti per fasce d’età. Tale previsione riproduce i vizi già censurati dal Cons. Stato, con conseguente annullamento in parte qua.
Accolto anche il ricorso avverso il PRI impugnato. Il Collegio ritiene fondata la censura sulla mancanza di reale motivazione circa le ragioni per cui al minore sono state attribuite 10 ore settimanali, con sostanziale appiattimento sul massimo fissato nella delibera aziendale. Il C.T.U. ha confermato la gravità del quadro clinico, ha giudicato il trattamento erogato non idoneo al fabbisogno del minore e ha indicato la necessità di 20 ore settimanali di trattamento, di cui 15 in ambiente domiciliare, 4 in ambiente scolastico e 1 di parent training, oltre 3 ore mensili di supervisione. Il Collegio condivide e fa proprie tali conclusioni.
In accoglimento del ricorso viene ordinato all’ASL di garantire l’erogazione del trattamento ABA nella misura di 20 ore settimanali, con parent training e supervisione. La durata è fissata in due anni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, salvo che dopo il primo semestre l’azienda pervenga a determinazioni differenti, in aumento o in riduzione.
In sede di rivalutazione l’ASL non potrà applicare l’automatismo delle ore massime per fasce d’età, essendo tale delibera annullata. Dovrà sottoporre il minore a visita specialistica e a test valutativi e motivare specificamente ogni variazione, tenendo conto della sua situazione, dei resoconti di supervisione, delle ore già praticate e degli obiettivi raggiunti. Le spese di lite e gli oneri di C.T.U. sono posti a carico dell’ASL soccombente.
Nota della Redazione
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