Reclamo al commissario ad acta, contributi previdenziali dovuti su risarcimento (Cons. Stato n. 5727 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di reclamo avverso il decreto del commissario ad acta nominato per l’ottemperanza di un giudicato, il giudice amministrativo verifica la conformità del provvedimento commissariale al contenuto della sentenza ottemperanda. Ai fini del risarcimento del danno da ritardata assunzione la retribuzione opera quale mero parametro di quantificazione, con la conseguenza che le voci retributive ulteriori rispetto allo stipendio tabellare sono escluse, salvo che la sentenza le richiami espressamente. È invece dovuto l’importo corrispondente al valore delle contribuzioni previdenziali obbligatorie quando la stessa sentenza ottemperanda lo indichi tra le poste da riconoscere, con aggiunta di rivalutazione e interessi.
Il Fatto
I ricorrenti avevano ottenuto, con una precedente pronuncia della Sezione, l’accoglimento dell’appello per la riforma della sentenza del TAR Lazio che aveva definito il giudizio di ottemperanza a un giudicato formatosi sulla sentenza n. 13974/2022. In quella sede la Sezione aveva nominato un commissario ad acta — con facoltà di delega — perché determinasse le somme dovute a titolo di risarcimento, secondo i criteri fissati dalla sentenza ottemperanda, e il credito così quantificato confluisse nella procedura di liquidazione dell’ente.
Il commissario, sulla base dei conteggi predisposti dall’ente, quantificava il credito tenendo conto dello stipendio base, dell’indennità integrativa speciale, dell’indennità di ente e del TFR, ma escludeva le altre indennità e gli oneri contributivi. I ricorrenti chiedevano la revisione del provvedimento e, non avendo ottenuto riscontro, proponevano reclamo deducendo l’illegittima omissione delle voci retributive ulteriori e delle contribuzioni previdenziali obbligatorie.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il perimetro del giudicato ottemperando. La sentenza da eseguire aveva liquidato il risarcimento «nella misura corrispondente agli emolumenti» che i ricorrenti avrebbero dovuto percepire nel periodo considerato, tenendo conto del TFR, degli automatismi della progressione economica, del valore delle contribuzioni previdenziali obbligatorie, degli interessi e delle somme dovute contrattualmente, al netto dell’aliunde perceptum.
Da questa premessa il Collegio fa discendere il rigetto della prima doglianza. Nel danno da ritardata assunzione la retribuzione non è oggetto di integrale ricostruzione della posizione economica, ma costituisce soltanto il parametro di quantificazione del pregiudizio. Esiste, osserva la Sezione, una differenza ontologica tra le due prospettive. Ne consegue che le voci diverse e ulteriori rispetto allo stipendio tabellare restano escluse, perché correlate, direttamente o indirettamente, all’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa che non vi è stato.
Il discrimine è individuato nella natura sinallagmatica di tali emolumenti. L’indennità di rischio e le maggiorazioni per il lavoro pomeridiano, notturno e festivo compensano lo svolgimento del servizio secondo una specifica modalità e presuppongono l’effettiva prestazione: sono perciò incompatibili con un rapporto mai instaurato.
È invece fondata la censura relativa al mancato inserimento delle contribuzioni previdenziali. Si tratta di una posta specificamente indicata nella sentenza ottemperanda e direttamente connessa allo stipendio tabellare, non contestata dall’ente. A tale somma, avendo natura risarcitoria, vanno aggiunti rivalutazione e interessi. Il commissario dovrà pertanto rideterminare le somme aggiungendo gli importi corrispondenti al valore delle contribuzioni obbligatorie, maggiorati degli accessori.
La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese della fase. Il reclamo è accolto nei limiti della motivazione, con ordine di esecuzione da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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